Permesso di costruire subordinato all’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria (TAR Lazio n. 941 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di costruire è subordinato, ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, all’esistenza di opere di urbanizzazione primaria adeguate al carico urbanistico dell’intervento. La verifica di adeguatezza della viabilità di accesso costituisce espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per illogicità o irragionevolezza. In materia di vincolo paesaggistico archeologico, il parere della Soprintendenza ha natura vincolante e non può essere surrogato dal decorso del tempo: l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 17-bis l. n. 241/1990 non si applica al procedimento autorizzatorio paesaggistico ordinario di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il diniego di permesso di costruire opposto dal Comune per la realizzazione di otto unità abitative a schiera. L’amministrazione aveva fondato il rigetto su due ragioni: l’inadeguatezza della strada di accesso al lotto, avente larghezza variabile tra 1,40 e 1,70 metri, e la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza archeologica, insistendo l’area in zona di interesse archeologico.
La società deduceva che l’art. 12 d.P.R. n. 380/2001 non subordinerebbe il rilascio del titolo alla verifica della viabilità di accesso, e che l’autorizzazione paesaggistica si sarebbe comunque formata per silenzio assenso ai sensi dell’art. 17-bis l. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, prescindendo dall’esame dell’eccezione di tardività delle produzioni documentali. Ha qualificato il provvedimento impugnato come atto plurimotivato, rilevando che entrambe le ragioni del diniego resistono alle censure.
Quanto al primo profilo, il TAR ha dato continuità all’orientamento secondo cui l’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 impone che il permesso di costruire sia subordinato all’esistenza di opere di urbanizzazione primaria, tra cui rientrano le strade, o alla previsione comunale della loro attuazione o all’impegno del privato di realizzarle contestualmente. La giurisprudenza interpreta il requisito dell'”esistenza” anche in termini di adeguatezza rispetto al carico urbanistico dell’intervento. La valutazione comunale sulla larghezza della strada costituisce discrezionalità tecnica, non contestata dalla ricorrente sotto il profilo della logicità e ragionevolezza: la società aveva anzi dichiarato la strada “potenzialmente percorribile” solo da autovetture di dimensioni medio-piccole.
Sul secondo profilo, la Corte ha distinto il vincolo culturale archeologico, che ha ad oggetto il singolo bene, dal vincolo paesaggistico di natura archeologica, che tutela il territorio che conserva tali beni. La ricognizione della Soprintendenza, cristallizzata nell’art. 35 delle NTA al P.R.G., imponeva il preventivo nulla osta dell’organo ministeriale. La nota del Soprintendente del 2016, pur escludendo il vincolo culturale, aveva riconosciuto la valenza archeologica dell’area e l’insistenza del vincolo paesaggistico.
Il Collegio ha infine escluso l’applicabilità del silenzio assenso orizzontale ex art. 17-bis al procedimento autorizzatorio paesaggistico ordinario, trattandosi di procedura bilaterale in cui il parere della Soprintendenza è vincolante e non surrogabile dall’inerzia, che può rilevare solo ai fini dell’attivazione dei poteri sostitutivi.
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Nota della Redazione
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