Sanzioni disciplinari sportive e difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale (Cons. Stato n. 123 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari sportive, sussiste difetto assoluto di giurisdizione del giudice statale sulle controversie riguardanti i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione delle relative sanzioni, riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo a tutela della sua autonomia. Il giudice amministrativo conosce in via esclusiva della sola domanda risarcitoria per equivalente, potendo accertare in via incidentale l’illegittimità della sanzione, ma non annullarla. La pregiudiziale sportiva impone ai tesserati di esperire tutti i gradi di giustizia sportiva prima di adire il giudice statale. Tale assetto non viola il diritto di azione e di difesa, integrando una preclusione relativa e non assoluta, purché il rimedio sportivo sia celere e affidato a giudici indipendenti e imparziali.

Il Fatto

Un fantino impugna dinanzi al TAR Lazio la decisione con cui la Giuria della corsa gli aveva irrogato la sospensione dalla qualifica di guidatore per venti giorni, in relazione a una gara ippica. Il giudice di primo grado, con sentenza resa in forma semplificata, dichiara inammissibile il ricorso per mancato esaurimento dei rimedi interni all’ordinamento sportivo e respinge l’istanza di gratuito patrocinio.

L’appellante contesta che il settore delle corse dei cavalli, già gestito dall’UNIRE e oggi dal Ministero, costituisca ordinamento sportivo, negando l’applicabilità del d.l. n. 220/2003 e chiedendo lo scrutinio nel merito dei motivi. Il Ministero resiste e chiede la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio condivide l’esito del primo grado, individuando la ragione dell’inammissibilità nella violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva. Il quadro normativo di riferimento è il d.l. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280, che all’art. 1 sancisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento statale, e all’art. 2 riserva agli organi di giustizia sportiva i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, con onere per i tesserati di adirli.

L’art. 3 del medesimo decreto subordina l’accesso al giudice statale all’esaurimento dei gradi della giustizia sportiva, salvo le controversie in materia di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionalistiche, devolute alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio. Il Collegio esclude che la fattispecie rientri in tale eccezione, trattandosi di sanzione disciplinare e non di provvedimento incidente sulla partecipazione alla competizione.

Nel respingere la tesi dell’appellante sull’inapplicabilità della disciplina, la Corte ricostruisce il sistema richiamando la Corte costituzionale n. 49 del 2011 e la n. 160 del 2019, che hanno ritenuto conforme a Costituzione la riserva alla giustizia sportiva, ammettendo la sola tutela risarcitoria per equivalente dinanzi al giudice amministrativo. Nello stesso solco si collocano le Sezioni Unite n. 4850 del 2021 e le successive Sez. Un. n. 26318 e n. 19103 del 2023, che ribadiscono il difetto assoluto di giurisdizione anche ove si invochi la rimozione in forma specifica della sanzione.

La Corte affronta poi la compatibilità costituzionale della preclusione, già esaminata da Cons. Stato, Sez. V, n. 8612 del 2023, ravvisandovi obiettivi razionali e un sacrificio non irragionevole del diritto di difesa. Quanto alla decisione della Corte di giustizia UE del 1 agosto 2025 e alle conclusioni dell’Avvocato generale, il Collegio ne esclude l’incidenza sul giudizio, non essendosi ancora formata una pronuncia della Corte idonea a travolgere la pregiudiziale sportiva. Il regolamento di settore conferma, del resto, che avverso le decisioni della Giuria è previsto appello alla Commissione di disciplina, rimedio non esperito.

L’appello è quindi respinto con conferma della sentenza, condanna alle spese e revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *