Progressione verticale: valutabile solo il servizio in ruolo, non la co.co.co. (TAR Lazio n. 15154 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di progressione verticale tra aree del personale pubblico, indetta ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001, è legittimo il criterio del bando che valorizza, ai fini del punteggio per l’esperienza maturata nell’area di provenienza, unicamente il servizio prestato quale dipendente inquadrato, anche a tempo determinato, e non anche l’attività svolta con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La distinzione non integra disparità di trattamento, perché rispecchia la diversità ontologica tra lavoro subordinato e collaborazione autonoma ed è coerente con la finalità dell’istituto, volto a consentire la progressione dei dipendenti pubblici. La Commissione esaminatrice non è tenuta ad accertare la natura effettivamente subordinata dei rapporti di collaborazione: un simile accertamento esula dai suoi compiti ed è rimesso alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura di progressione tra le aree indetta dal Ministero della salute con decreto del 22 agosto 2024, per il passaggio di sessantuno unità dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, articolata in famiglie professionali. Nella famiglia sanitaria, con contingente di dodici unità, egli veniva collocato alla posizione ventiquattro con punti 83, fuori dalla soglia utile.
Impugnava quindi la graduatoria e gli atti presupposti, dolendosi della mancata attribuzione di 5,6 punti per i periodi svolti, dal 10.10.2000 al 31.12.2004, come collaboratore presso una struttura periferica dello stesso Ministero. Con quel punteggio avrebbe raggiunto 88,6 punti e la nona posizione. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità per tardiva impugnazione del bando e, nel merito, l’infondatezza; si costituiva anche il controinteressato collocato nell’ultima posizione utile, il cui interesse è poi venuto meno per effetto del depennamento di un vincitore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare: la clausola dell’art. 4, comma 3, del bando non è escludente e ha introdotto un criterio di attribuzione del punteggio divenuto concretamente lesivo solo all’esito della procedura. La sua impugnazione unitamente alla graduatoria finale è pertanto tempestiva.
Nel merito la doglianza è infondata. L’art. 4 del decreto di indizione era chiaro nel riferire l’esperienza valutabile al servizio prestato quale dipendente in ruolo presso il Ministero o altra pubblica amministrazione, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato. Il criterio è coerente con la funzione dell’istituto, che valorizza l’esperienza dei dipendenti inseriti stabilmente nell’organizzazione amministrativa.
Il ricorrente non poteva vantare l’inquadramento nell’area dei collaboratori tecnici sanitari, poiché i contratti stipulati erano di collaborazione. La Commissione ha dunque correttamente valutato solo l’esperienza da dipendente pubblico: l’eventuale ricerca degli indici della subordinazione esula dai suoi compiti e, come eccepito dall’Amministrazione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass. sez. lav. n. 31314 del 2025).
Nessuna natura discriminatoria può ravvisarsi nel criterio, stante la diversità fisiologica dei due tipi contrattuali, come delineata dalla giurisprudenza civile richiamata (Cass. lav. n. 30781 del 2025). Il divieto di contratti di collaborazione di cui all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 165/2001 è presidiato da nullità e responsabilità erariale e mira a evitare la rivendicazione surrettizia della conversione in subordinazione senza concorso pubblico, in coerenza con l’art. 97 Cost..
I motivi sull’asserita ambiguità del bando e sulle FAQ del 10.9.2024 sono parimenti infondati: il riferimento al «servizio» è univoco e i chiarimenti nulla aggiungono. Il Collegio osserva inoltre che l’accoglimento di quelle censure avrebbe imposto l’annullamento dell’intera procedura, per par condicio dei candidati, e non l’attribuzione del punteggio al singolo: ne deriva un profilo di inammissibilità per carenza di interesse. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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