Ferie non godute e monetizzazione: rileva la scelta volontaria del dipendente (TAR Calabria n. 1826 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, alla cessazione del rapporto, sussiste solo quando sia certo che la mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a questi imputabile. Il divieto di monetizzazione posto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 opera, invece, tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiedere e fruire del congedo. La malattia impedisce la fruizione solo se costituisce un impedimento assoluto; la scelta volontaria di non godere delle ferie, pur in presenza di successiva infermità, esclude il trattamento economico sostitutivo. Il riconoscimento della monetizzazione, in caso di infermità, resta circoscritto alle ferie maturate durante il periodo di malattia, non a quelle maturate anteriormente.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, era collocato in pensione per raggiungimento del limite di età. Prima della cessazione chiedeva alla Questura di poter fruire del congedo ordinario non goduto e di quattro giorni di festività soppresse. L’istanza veniva inizialmente accolta e trasmessa al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Sopravvenuta una malattia, certificata per più periodi, il ricorrente non riusciva a godere delle ferie e chiedeva la monetizzazione dei giorni residui, invocando la direttiva 2003/88/CE e la sentenza della Corte di giustizia UE del 20 luglio 2016. L’Amministrazione accoglieva solo parzialmente l’istanza, riconoscendo il compenso per otto giorni. Da qui il ricorso per l’annullamento del provvedimento di diniego parziale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso muovendo da un dato documentale decisivo: una comunicazione del ricorrente alla Questura in cui egli affermava di non voler fruire del congedo ordinario nel periodo estivo. Da ciò il Collegio deduce che l’impedimento alla fruizione delle ferie non fu assoluto, ma conseguenza di una decisione volontaria del dipendente.

Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza costituzionale e amministrativa. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016, il diritto al compenso sostitutivo discende dal mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 della Costituzione, purché tale vicenda non sia determinata dalla volontà del lavoratore né a lui imputabile. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 1580 del 2018, Cons. Stato, Sez. III, n. 2956 del 2018 e Cons. Stato, Sez. II, n. 2349 del 2022.

Il Tribunale precisa il criterio di discrimine: il divieto di corresponsione del trattamento sostitutivo non si applica quando il mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, ma resta operante quando il dipendente abbia avuto la possibilità di richiedere e fruire delle ferie. Richiama in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, n. 6047 del 2020 e la propria recente pronuncia TAR Calabria n. 621 del 2025.

Quanto alla malattia, il Collegio ritiene ragionevole il riconoscimento della monetizzazione, in caso di infermità, per le sole ferie maturate durante il periodo di infermità e non per quelle maturate anteriormente, richiamando TAR Sicilia, Palermo, n. 2685 del 2024. Nel caso concreto, l’assenza di un impedimento assoluto e la scelta volontaria di non fruire del congedo estivo giustificano il diniego parziale. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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