Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel concorso OSS (TAR Puglia n. 125 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto dell’interesse a ricorrere, che costituisce condizione dell’azione. La declaratoria investe il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ove la ragione della controversia sia venuta meno per effetto di fatti sopravvenuti. La compensazione delle spese di lite trova giustificazione nella problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza, idonea a integrare i gravi motivi richiesti dalla legge.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia gli atti del concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2445 posti di operatore socio sanitario. Oggetto del gravame erano le determinazioni dirigenziali di recepimento delle risultanze della commissione esaminatrice, le graduatorie e i successivi scorrimenti, nei quali il ricorrente risultava collocato oltre l’ultimo posto utile. Con i motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione agli atti di revisione dei punteggi adottati dopo il verbale della commissione.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto a mantenere il punteggio attribuito e a essere dichiarato vincitore, con conseguente assunzione e immissione in servizio. Nel corso del giudizio la parte ha reso dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, così ponendo la questione della sorte del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è resa in conformità alla dichiarazione della parte ricorrente, che ha manifestato la cessazione dell’interesse alla definizione nel merito della controversia.

Il percorso argomentativo è essenziale. Il Tribunale non esamina i motivi di impugnazione e non ne verifica la fondatezza, perché la sopravvenuta caducazione dell’interesse a ricorrere preclude la pronuncia sul merito. L’interesse a ricorrere opera come condizione dell’azione e il suo venir meno, per fatti sopravvenuti, impone la declaratoria di improcedibilità anziché l’esame delle censure.

La declaratoria coinvolge anche i motivi aggiunti. La loro sorte segue quella del ricorso introduttivo, poiché la ragione sostanziale della controversia è venuta meno per la stessa causa. La pronuncia resta sul piano processuale e non tocca la legittimità degli atti della procedura concorsuale, che non vengono annullati.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione tra tutte le parti in causa. Il criterio della soccombenza non opera, perché la decisione non definisce il merito. La compensazione è motivata con la problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza, valutazione che il giudice amministrativo può compiere nel governo delle spese.

Il dispositivo dichiara improcedibile il ricorso come integrato da motivi aggiunti, compensa le spese e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. Resta ferma la posizione del ricorrente in graduatoria così come definita dagli atti non annullati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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