Progressioni verticali in deroga: criteri di punteggio e sindacato del giudice (Cons. Stato n. 9031 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione verticale cd. in deroga, il vincolo normativo posto dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 13, commi 6 e 7, del ccnl funzioni locali 2019-2021 opera sul piano dell’ammissione alla selezione e non su quello dell’attribuzione del punteggio ai titoli. I criteri di valutazione fissati dall’amministrazione sono sindacabili ai sensi dell’art. 113 Cost., ma il vaglio di legittimità non si estende al merito amministrativo e resta ancorato al principio di ragionevolezza. Non è irragionevole una ripartizione che assegni ai titoli di studio una quota pari a circa un terzo del punteggio complessivo, quando il criterio garantisca gradualità e richieda la coerenza dei titoli con il profilo professionale oggetto di progressione. Il voto numerico della commissione integra sufficiente motivazione quando l’apparato dei criteri e dei punteggi è chiaro e articolato, così da delimitare il giudizio tra un minimo e un massimo e consentirne il controllo ex post.

Il Fatto

Roma Capitale ha bandito una procedura di progressione verticale in deroga, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 13, comma 6, ccnl enti locali 2019-2021 e del regolamento approvato con delibera giuntale n. 236 del 2023. Un dipendente della Polizia locale, in servizio da quindici anni con qualifica di istruttore e partecipante alla selezione, ha impugnato l’avviso, i criteri di valutazione e la graduatoria finale, introducendo motivi aggiunti dopo la pubblicazione degli esiti.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 18674/2024, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Il dipendente ha proposto appello, dolendosi in particolare dell’eccessiva valorizzazione del titolo di studio rispetto all’esperienza professionale, dei criteri di attribuzione del punteggio al colloquio, della reiterazione dei quesiti e del rigetto di alcune censure per genericità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e contrattuale. L’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 consente alla contrattazione collettiva di prevedere la progressione fra aree anche in deroga al titolo di studio. La novella introdotta dal d.l. n. 44 del 2023, convertito in legge n. 74 del 2023, ha ampliato l’esperienza valorizzabile, non più limitata a quella maturata nell’amministrazione di appartenenza. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 164 del 2020, ha chiarito che il passaggio fra aree resta soggetto al principio del pubblico concorso, temperato dalla valorizzazione dell’esperienza interna. Il ccnl ha demandato alle amministrazioni la definizione dei criteri, con pesi percentuali minimi per ciascun elemento.

Su questa base il Consiglio di Stato distingue il piano dell’accesso da quello dell’attribuzione del punteggio. Il vincolo legislativo riguarda l’ammissione alla procedura; l’attività di valutazione dei titoli non vi soggiare in modo diretto. La ripartizione adottata da Roma Capitale — 35 punti per l’esperienza, 35 per il titolo di studio, 30 per le competenze professionali — assegna ai titoli circa un terzo del totale, ma con un criterio graduale e condizionato alla coerenza dei titoli con il profilo oggetto di progressione.

Il Collegio osserva che la maggior parte dei punti residui è comunque legata all’esperienza sul campo: oltre ai 35 per l’area di provenienza, diciassette dei trenta punti per le competenze sono attribuiti in ragione della performance, del curriculum e della capacità di gestire situazioni lavorative. Viene così meno la premessa in fatto della censura, fondata sull’asserita prevalenza del titolo di studio.

Quanto al colloquio, il voto numerico non è di per sé insufficiente: esso sintetizza il giudizio della commissione e contiene in sé la motivazione quando i criteri di massima sono predeterminati. L’avviso ha dettagliato i parametri e le graduazioni, coerentemente con la finalità valutativa delle competenze. La reiterazione dei quesiti è fenomeno fisiologico in selezioni con oltre mille candidati, essendo la par condicio assicurata dall’imprevedibilità del quesito. Le censure sulla genericità e sulla valutazione dei punteggi individuali sono infondate, anche perché alcune statuizioni del TAR non risultano specificamente impugnate. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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