Progressi verticali “per saltum” e graduatorie interlocutorie non fondano diritto all’assunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14626 del 17.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a una prima fase di una procedura selettiva, di natura meramente interlocutoria, e il conseguente collocamento in una graduatoria non definitiva non attribuiscono al dipendente un diritto soggettivo all’assunzione. Tale diritto potrebbe configurarsi solo all’esito dell’integrale iter selettivo, con la formazione di una graduatoria definitiva. Ne consegue che è inammissibile la censura che pretenda di derivare dalla mancata attivazione di procedure di mobilità biennali il diritto a essere attinti da una graduatoria per la copertura di posti vacanti, qualora la normativa contrattuale invocata disciplini passaggi tra aree contigue e la procedura contestata concerna un passaggio “per saltum” tra aree non immediatamente successive. Resta fermo che l’eventuale tutela risarcitoria per perdita di chance deve essere specificamente dedotta e provata.

Il Fatto

Alcuni dipendenti del comparto scuola, inquadrati nell’area B, avevano partecipato a una procedura selettiva per la progressione all’area D, fermandosi alla prima fase. La graduatoria, in cui risultavano collocati, aveva natura interlocutoria, essendo finalizzata solo a individuare gli ammessi alla fase successiva. In seguito, i posti erano stati assegnati a terzi e la graduatoria finale non era stata impugnata.

I lavoratori avevano agito in giudizio per ottenere l’ordine di reiterare la procedura “ora per allora” e per contestare la mancata celebrazione di nuove procedure selettive biennali. La Corte d’appello di Firenze aveva rigettato le domande e i dipendenti proponevano ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel valutare il primo motivo di ricorso, ha escluso che il collocamento in una graduatoria interlocutoria possa fondare un diritto all’assunzione, in quanto manca l’espletamento e il superamento della selezione finale. Viene richiamato, sul punto, il principio per cui il superamento di un corso di formazione non è condizione sufficiente laddove il numero di partecipanti sia superiore alle posizioni disponibili, poiché un eventuale diritto sorgerebbe solo con la graduatoria definitiva.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata considerazione del decisum e per la sua natura assertiva. La censura non teneva conto del consolidamento delle posizioni dei terzi in buona fede e, soprattutto, invocava una normativa contrattuale (art. 48 CCNL) che disciplina i passaggi tra aree immediatamente successive, mentre la fattispecie riguardava un passaggio “per saltum” dall’area B all’area D.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che la mancata attivazione di procedure interne biennali non avrebbe potuto far derivare ai ricorrenti il diritto di essere attinti dalla graduatoria, non avendo essi superato l’intera selezione e non essendo stati dichiarati idonei. La Corte ha infine ribadito che, essendo la questione di giurisdizione coperta da giudicato implicito per acquiescenza delle parti, non era consentito al giudice d’appello rilevarla d’ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *