Compensazione con crediti fiscali esterni non salva l’offerta sotto i minimi tabellari (TAR Lazio n. 394 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di anomalia dell’offerta le compensazioni idonee a giustificare voci in perdita devono essere generate all’interno dell’offerta, non mediante il ricorso a crediti di impresa esterni alla procedura. L’azzeramento della voce relativa agli oneri previdenziali e assicurativi, coperta con crediti fiscali vantati verso l’Agenzia delle Entrate, rende il costo effettivo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi inderogabili indicati nelle tabelle di cui all’art. 41, comma 13, d.lgs. n. 36/2023. Ne consegue la legittimità dell’esclusione ai sensi dell’art. 110, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 36/2023. La valutazione della stazione appaltante in tale ambito è espressione di ampia discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito delle scelte economiche dell’operatore.

Il Fatto

Una società cooperativa operante nel settore sociale partecipava alla gara indetta per l’affidamento in concessione della gestione di un asilo nido comunale, da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. La sua offerta risultava la migliore e la commissione formulava la proposta di aggiudicazione, subordinandola all’esito positivo della verifica di anomalia.

All’esito dei chiarimenti, il RUP riteneva l’offerta non congrua: pur avendo riportato i valori tabellari per i costi della manodopera, la società aveva azzerato la componente degli oneri previdenziali e assicurativi, indicandola come coperta da crediti fiscali esterni. Con determinazione dirigenziale veniva quindi disposta l’esclusione. Esperita senza esito la richiesta di accesso agli atti, la cooperativa impugnava l’esclusione, la successiva aggiudicazione e, con ulteriori motivi aggiunti, la mancata esclusione della controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso principale e i primi motivi aggiunti, trattandoli congiuntamente per la sostanziale identità delle doglianze. La questione centrale è se la compensazione tra crediti fiscali e oneri previdenziali azzerati possa giustificare l’offerta.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale afferma che il giudizio sulle offerte anormalmente basse impone una valutazione complessiva e globale della sostenibilità dell’offerta, ma le compensazioni devono essere generate all’interno dell’offerta. È escluso il ricorso all’utile generale di impresa o alla solidità finanziaria del gruppo, perché ciò consentirebbe offerte predatorie e altererebbe la par condicio tra i concorrenti.

Quando la compensazione opera al di fuori dell’offerta, sia pure per oneri propri della stessa, l’offerta non risulta certa al momento della presentazione ed è esposta all’aleatorietà di una futura procedura di compensazione. La stazione appaltante ha quindi legittimamente ritenuto che i costi della manodopera fossero inferiori ai minimi tabellari e ha escluso l’offerta ai sensi dell’art. 110, comma 5, lett. d).

La motivazione è giudicata dettagliata e adeguata. Quanto alla brevità del termine per i secondi chiarimenti, fissato in sei giorni, il Collegio rileva che esso è conforme alla lex specialis, che ammette termini non superiori a quindici giorni.

Dalla conferma della legittima esclusione discende l’inammissibilità dei secondi motivi aggiunti, con i quali la ricorrente contestava la partecipazione dell’aggiudicataria. Nelle controversie sui contratti pubblici la legittimazione spetta solo ai partecipanti alla gara: l’esclusione priva il concorrente della posizione differenziata e lo pone nella posizione di titolare di un interesse di fatto. L’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. è dichiarata improcedibile per sopravvenuta ostensione della documentazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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