Carta docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 545 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è fondato quando il titolo esecutivo sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. In difetto di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine e nominando sin da ora il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per cinque annualità, quantificato in un buono complessivo di euro 2.500,00, oltre spese.
Il titolo, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato al Ministero per l’esecuzione. Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione. È risultato rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Il giudice ha poi accertato che la sentenza è passata in giudicato e che l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale. Su queste basi ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha quindi nominato sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario, ove il termine decorra infruttuosamente, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Quanto ai poteri del commissario, il giudice ha precisato che egli deve provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Ha escluso che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario, con riduzione del 50% dell’importo per la natura seriale del ricorso, come dimostrato dal ruolo di udienza.
Nota della Redazione
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