Ordine di demolizione ed efficacia reale verso eredi e aventi causa (TAR Sicilia n. 1424 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di diniego di sanatoria e gli ordini di demolizione, avendo carattere reale perché incidono sulla condizione urbanistica ed edilizia del bene, si trasferiscono nei loro effetti agli eredi e agli aventi causa senza necessità di ulteriore notifica a titolo personale. La mancata tempestiva impugnazione del diniego di sanatoria da parte del dante causa ne determina il consolidamento anche nei confronti del successore, con conseguente inammissibilità delle censure che contestino nel merito quel diniego. Il potere di accertamento e repressione degli abusi edilizi non si consuma per il decorso del tempo, che non è idoneo a ingenerare legittimo affidamento. La semplice comunicazione a mezzo posta ordinaria è idonea quando il destinatario abbia comunque acquisito conoscenza del provvedimento, giacché la notifica incide sull’efficacia e non sulla validità dell’atto.
Il Fatto
La ricorrente è comproprietaria di un immobile sul quale il dante causa aveva realizzato un ampliamento edilizio in assenza di permesso di costruire. Accertato l’abuso, il Comune aveva ingiunto la sospensione dei lavori e il dante causa aveva presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 39 legge n. 724/1994, poi dichiarata improcedibile. Deceduto il coniuge dante causa, la ricorrente ha acquisito l’immobile iure successionis e ha ricevuto la comunicazione dell’ordinanza di demolizione, impugnata davanti al TAR.
Nel ricorso si deduce l’omessa notifica del provvedimento, inviato solo a mezzo posta ordinaria; la mancata notifica alla ricorrente degli atti successivi al decesso del dante causa; l’errore dell’Amministrazione nel computare, ai fini del limite di volumetria condonabile, anche il manufatto preesistente al 1967; l’indebita locupletazione del Comune per oblazione e tributi incassati; il difetto di motivazione e l’eccessivo lasso di tempo trascorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come in parte inammissibile e in parte infondato. Il punto centrale è la natura reale dei provvedimenti di diniego di sanatoria e di demolizione: essi riguardano la condizione urbanistica ed edilizia del bene e per questo si trasferiscono nei loro effetti agli eredi e agli aventi causa, senza necessità di ulteriore notifica a titolo personale.
Da ciò deriva che l’omessa tempestiva impugnazione del diniego di sanatoria da parte del dante causa — la cui conoscenza risulta dall’atto dichiarativo dal medesimo presentato per contestarne i presupposti — ha comportato il consolidamento del diniego anche nei confronti della ricorrente. Le censure relative alla contestazione nel merito di quel diniego sono pertanto inammissibili.
Il Collegio affronta poi la questione della cd. terza via, ossia il rilievo d’ufficio di una questione non dedotta dalle parti. L’avviso ex art. 73 cod. proc. amm. è finalizzato a evitare la sentenza a sorpresa quando le parti siano presenti in udienza; se nessuno interviene, si configura una implicita rinuncia alla garanzia, con assunzione del relativo rischio, non potendo il Collegio supplire con comunicazioni successive all’inerzia delle parti. Nel caso, l’avviso non è stato dato per l’assenza delle parti all’udienza.
Quanto al decorso del tempo, l’ordinanza di demolizione e il diniego di sanatoria non sono illegittimi per il solo trascorrere di un lasso temporale eccessivo: il potere di accertamento e repressione degli abusi edilizi non si consuma con il tempo né questo è idoneo a suscitare legittimo affidamento, come affermato da Consiglio di Stato sentenza 659 del 2024 e TAR Napoli sentenza 5056 del 2023. L’ordine di ripristino, per la sua realità, va emesso non solo nei confronti del responsabile, ma anche del proprietario.
La comunicazione a mezzo posta ordinaria è risultata idonea in virtù della conoscenza comunque ottenuta, come dimostra la stessa impugnazione: la notifica incide sull’efficacia dei provvedimenti recettizi, non sulla loro validità (TAR Napoli sentenza 6696 del 2021). Non è necessario procedere a nuova notifica di tutti gli atti al nuovo avente causa, che ha invece l’onere di verificare la conformità urbanistica prima dell’acquisto. Sull’indebita locupletazione, la questione implica semmai una diversa azione recuperatoria, estranea al giudizio (TAR Lazio sentenza 698 del 2023). Il difetto di motivazione non sussiste, essendo riportati i presupposti fattuali e giuridici. La sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è solo enunciata e riguarda poteri non ancora esercitati. Le spese sono compensate per la particolarità della questione.
Nota della Redazione
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