Spese di giudizio sotto i minimi tariffari se la difesa è minima (Cons. Stato n. 8993 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese di giudizio può essere determinata in misura inferiore ai minimi dei parametri ministeriali di cui al d.m. n. 55/2014 quando la controversia si collochi in un filone di contenzioso seriale e l’attività defensionale risulti assai limitata, essendosi l’amministrazione costituita con comparsa di mera forma. Il criterio della proporzionalità e quello dei risultati conseguiti prevalgono sull’applicazione automatica degli scaglioni tabellari. Il compenso va dunque commisurato all’effettiva opera prestata, con riduzione congrua rispetto ai valori astrattamente previsti. La regola vale anche per il grado d’appello, il cui ambito di cognizione sia limitato alla sola congruità delle spese del primo grado.
Il Fatto
Un’insegnante di ruolo della scuola pubblica agisce in sede di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato civile con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a corrisponderle un’indennità integrativa speciale per il servizio prestato all’estero. Il TAR Lazio accoglie il ricorso, ordina l’esecuzione del giudicato e condanna l’amministrazione a rifondere le spese, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
L’appellante contesta la misura degli onorari, ritenendola inferiore ai minimi tariffari del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e assume che la liquidazione avrebbe dovuto attestarsi sugli importi della tabella per le controversie di natura indeterminabile. Il Ministero si costituisce con comparsa di forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene le censure fondate, ma non nei termini esposti dall’appellante. Il percorso argomentativo muove dagli stessi parametri invocati dalla difesa, per poi rovesciarne l’esito applicativo. Le disposizioni degli artt. 2, 4 e 5 del d.m. n. 55/2014 impongono un compenso proporzionato all’importanza dell’opera e parametrato ai risultati conseguiti; gli scaglioni e le tabelle costituiscono criteri di orientamento, non automatismi inderogabili.
La controversia, osserva il Consiglio di Stato, si colloca incontestabilmente in un più ampio filone di contenzioso seriale. L’attività defensionale è stata assai limitata, per l’assenza di contrapposte difese dell’amministrazione, costituitasi con comparsa di mera forma, come del resto nel giudizio d’appello. In sostanza la difesa si è tradotta nel solo studio della controversia e nella redazione del ricorso.
Su queste basi l’applicazione dei parametri ministeriali risulta evidentemente sproporzionata. Il Collegio giudica per contro congrua la misura indicata in dispositivo, così riformando la statuizione sulle spese di primo grado: la liquidazione è fissata in € 800,00 oltre accessori, a carico del Ministero.
La medesima logica governa il grado d’appello. Il suo ambito di cognizione è limitato alla sola congruità delle spese del primo grado; anche sotto questo profilo, in applicazione del criterio della soccombenza, la liquidazione va posta su valori contenuti, pari a € 300,00.
Le spese di entrambi i gradi sono infine distratte ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario. Il Consiglio di Stato accoglie quindi l’appello nei sensi indicati in motivazione e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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