Specificità dei motivi in appello e diniego plurimotivato di finanziamento (Cons. Stato n. 6635 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In appello sono inammissibili le censure riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. mediante semplice rinvio agli atti di primo grado, senza trascrizione del testo: la modalità per relationem contrasta con il principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. Quanto al merito, in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici per condurre al rigetto dell’intero ricorso. Il rispetto dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 richiede che l’Amministrazione tenga almeno sinteticamente conto delle osservazioni dell’interessato, adottando un provvedimento con motivazione complessivamente esaustiva e logicamente coerente.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale gestiva un chiosco-bar su area demaniale e chiedeva al Comune il finanziamento per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei danni subiti dalla struttura in occasione degli eventi meteorologici che avevano colpito la Sardegna nell’ottobre 2018.
Il Comune respingeva l’istanza, dopo aver comunicato i motivi ostativi. Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Sardegna, che respingeva il ricorso con compensazione delle spese. Proponeva quindi appello, contestando la valutazione delle censure sull’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il rilievo del difforme posizionamento del manufatto, e riproponendo per rinvio le doglianze assorbite in primo grado, oltre alla domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la modalità di riproposizione delle censure assorbite. L’appellante si era limitato a un rinvio generico ai motivi di primo grado, senza specifica indicazione né illustrazione. La Sezione richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la trattazione per relationem viola il principio di specificità dei motivi dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., e dichiara inammissibili tali doglianze.
Sul primo motivo, relativo alla pretesa violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Consiglio ritiene corretta la decisione del TAR: il diniego era sufficientemente motivato sia sulla posizione del chiosco nell’area demaniale, sia sulle incertezze circa la legittimazione dell’affittuario d’azienda. Richiama il principio per cui è sufficiente che l’Amministrazione, ricevuto il preavviso di rigetto e prese in esame le osservazioni, ne tenga almeno sinteticamente conto, con motivazione esaustiva e coerente.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata corrispondenza tra titoli abilitativi e posizione reale del manufatto al momento dell’alluvione, il Collegio rileva che già in primo grado il ricorrente non aveva dimostrato che il chiosco si trovasse in sito diverso da quello indicato dal SID. Ne deriva l’infondatezza delle argomentazioni sul legittimo affidamento, inconfigurabile anche in assenza di precedenti contestazioni, e la legittimità del diniego fondato sull’art. 4 del d.P.C.M. 27 febbraio 2019 e sui criteri regionali, che escludono i danni ai fabbricati realizzati in difformità dai titoli abilitativi.
La sussistenza di questa autonoma causa di esclusione, idonea a fondare da sola la legittimità del diniego, rende superfluo l’esame delle ulteriori circostanze ostative. Sul punto la Sezione richiama il proprio orientamento sull’atto plurimotivato: il riscontro di legittimità di una sola ragione giustificatrice conduce al rigetto dell’intero ricorso. L’appello è pertanto respinto, con superfluità degli approfondimenti istruttori richiesti e rigetto della domanda risarcitoria, rimasta priva dei suoi elementi essenziali. Le spese del grado seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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