Promozione per merito straordinario: obbligo di motivazione analitica sul diniego (TAR Sicilia n. 1431 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di attribuzione di ricompense al personale della Polizia di Stato, e segnatamente di promozione per merito straordinario, all’Amministrazione spetta una discrezionalità assai ampia, trattandosi di istituto di carattere eccezionale che deroga al principio di concorsualità per l’accesso ai pubblici impieghi. Tale discrezionalità si sottrae al vaglio di legittimità del giudice amministrativo salvo che ricorrano evidenti lacune nell’iter logico, macroscopica illogicità o travisamento della realtà fattuale. Il diniego che si limiti a formule tautologiche, senza confrontarsi con gli elementi analiticamente esposti nella proposta del Questore, è affetto da difetto di motivazione e da non completa valutazione delle circostanze di fatto, ed è pertanto illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente, all’epoca Vice Questore, aveva diretto e partecipato a un’operazione di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto di alcuni rapinatori e il recupero di preziosi. Il Questore aveva proposto la sua promozione per merito straordinario, evidenziando il carattere particolarmente impegnativo e rischioso dell’azione.

Il Consiglio per le Ricompense esprimeva parere contrario, ritenendo più congruo l’encomio solenne; seguiva il decreto del Capo della Polizia che rigettava la proposta. Il ricorrente impugnava gli atti, deducendo violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 335/1982 e dell’art. 63 d.lgs. n. 334/2000, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Con motivi aggiunti censurava anche il diniego opposto all’istanza di accesso ai pareri richiamati nel decreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che la promozione per merito straordinario ha carattere eccezionale, costituendo deroga al principio di concorsualità. Ne deriva un’ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di evidenti lacune nell’iter logico, macroscopica illogicità o travisamento della realtà fattuale, secondo l’orientamento richiamato (tra cui Cons. Stato, Sez. II, n. 9805 del 2023).

Tale discrezionalità, tuttavia, deve essere esercitata nei limiti e nei vincoli posti dalle norme, senza giudizi di contenuto obiettivamente irragionevole e con un impianto motivazionale sufficiente. Il giudice amministrativo non sostituisce la valutazione dell’Amministrazione, ma verifica che essa si sia confrontata con i presupposti di legge.

Nel caso concreto il Collegio ritiene fondata la censura di difetto di motivazione. Il decreto impugnato si limita ad affermare che l’azione rientra nelle attività istituzionali e non presenta profili di straordinarietà o eccezionalità, né condizioni di grave pericolo, senza spiegare perché gli elementi addotti nella proposta del Questore non integrino i requisiti dell’art. 74 d.P.R. n. 335/1982.

A fronte di una proposta dettagliata, l’Amministrazione ha opposto una valutazione sommaria e una motivazione laconica, inidonea a rendere intelligibile l’iter logico seguito. Ha escluso il beneficio obliterando le plurime circostanze puntualmente evidenziate, relative a un’azione celere ed efficace, svolta in contesto non agevole.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto accolti, con salvezza dell’obbligo di riesame della posizione del ricorrente. È dichiarata la cessazione della materia del contendere sull’accesso, essendo venuta meno la contestazione; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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