Contributo ART: natura tributaria e difetto di giurisdizione amministrativa (Cons. Stato n. 1296 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha natura tributaria, costituendo prestazione patrimoniale imposta dalla legge a favore di un’autorità indipendente, priva di rapporto sinallagmatico e commisurata al fatturato quale indice di capacità contributiva. Le delibere con cui l’ART individua i soggetti tenuti al contributo hanno contenuto cogente e immediatamente conformative delle situazioni giuridiche, con conseguente onere di impugnazione tempestiva dalla pubblicazione sul sito istituzionale. È pertanto inammissibile l’azione di accertamento negativo della debenza, che elude il termine decadenziale. La controversia sulla concreta quantificazione della pretesa, in assenza di censure ai criteri generali, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario.
Il Fatto
Una società, agente raccomandatario marittimo e spedizioniere, ha chiesto al TAR Piemonte di accertare la non debenza del contributo per il funzionamento dell’ART per le annualità 2020 e 2021 e di annullare la nota con cui l’Autorità aveva quantificato e intimato il pagamento per il 2020. Il TAR ha declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario quanto alla domanda demolitoria e ha dichiarato inammissibile l’azione di accertamento, per il carattere atipico e per il conflitto con provvedimenti non impugnati.
La società ha proposto appello, sostenendo di aver azionato un diritto soggettivo non soggetto a decadenza e di non rientrare tra i destinatari delle delibere; ha inoltre censurato il difetto di giurisdizione, assumendo che la nota non rientri tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’art. 37, comma 6, lett. b), d.l. n. 201/2011 attribuisce all’ART un contributo determinato annualmente con proprio atto. La giurisprudenza di sezione, richiamata nelle decisioni n. 9101 del 2024, n. 8710 del 2023, n. 5067 del 2023 e n. 124 del 2021, riconosce a tali delibere contenuto cogente e immediata efficacia conformativa: individuano analiticamente i soggetti tenuti, il metodo di calcolo e gli obblighi attuativi. La posizione delle imprese è quindi di interesse legittimo, con onere di impugnazione dalla pubblicazione sul sito, onde evitare disparità di trattamento nell’ambito della stessa categoria.
Ne deriva l’inammissibilità dell’azione di accertamento negativo, che aggirerebbe il termine decadenziale. Non rileva che le delibere non citino espressamente i raccomandatari marittimi: essi rientrano nelle categorie contemplate. In ogni caso le note di aprile e ottobre 2021, inviate personalmente alla società, ne hanno reso palese la sottoposizione all’obbligo.
Quanto al secondo motivo, il Consiglio di Stato conferma la natura tributaria del contributo, in conformità a Cass. Sez. Un. n. 10577 del 2020, n. 21961 del 2021 e Cass. Sez. I n. 64 del 2025, nonché alla giurisprudenza costituzionale sulle sentenze n. 256/2007, n. 269/2017 e n. 69/2017.
Poiché la società non ha contestato i criteri generali della delibera, ma solo la base imponibile considerata nella nota del 25 novembre 2022, la giurisdizione spetta al giudice tributario. L’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 delimita la giurisdizione, non l’art. 19; e la tassatività dell’elenco non impedisce di impugnare atti atipici con contenuto impositivo, come affermato da Cass. Sez. trib. n. 7746 del 2025. L’omessa indicazione del termine e del giudice costituisce mera irregolarità, non priva l’atto dell’efficacia impositiva.
L’appello è respinto, con condanna alle spese liquidate in favore dell’Autorità.
Nota della Redazione
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