Riesame della domanda di visto e ottemperanza al giudicato amministrativo (Cons. Stato n. 2796 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo di annullamento di un diniego di visto per motivi di studio, fondato su carenza istruttoria e motivazionale e sull’imperfetta applicazione del principio partecipativo, non contiene un vincolo conformativo di intensità tale da imporre all’Amministrazione il rilascio del titolo richiesto. Esso rimette piuttosto al riesercizio del potere, nei limiti delle statuizioni contenute nella sentenza. Non integra elusione o violazione del giudicato la condotta dell’Amministrazione che, dopo l’annullamento, richieda la rinnovazione del colloquio consolare e la presentazione di documentazione aggiornata, ove tali richieste rispondano a esigenze organizzative e alla verifica attuale dei presupposti secondo il principio tempus regit actum. La domanda risarcitoria per i danni derivanti dal provvedimento annullato va proposta nel giudizio di cognizione, non in sede di ottemperanza.
Il Fatto
Una cittadina iraniana aveva chiesto il visto di ingresso per motivi di studio, per frequentare il corso di laurea in medicina e chirurgia presso un ateneo napoletano. L’Ambasciata d’Italia a Teheran aveva respinto l’istanza nel 2023. Il TAR aveva a sua volta respinto il ricorso, ma il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 3947 dell’8 maggio 2025, in riforma, aveva annullato il diniego, rilevando i profili di carenza motivazionale e istruttoria e l’ineffettività del contraddittorio procedimentale, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l’interessata ha promosso ricorso per ottemperanza, assumendo che l’Ufficio consolare intendesse imporre la presentazione ex novo della domanda, così violando l’obbligo, desunto dal giudicato, di rilasciare il visto. Ha chiesto anche la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, per la perdita di due anni accademici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo del contenuto conformativo del giudicato. Dalla sentenza ottemperanda non è estrapolabile un obbligo di rilasciare il visto. Il petitum del ricorso introduttivo, nella parte in cui tendeva all’accertamento di un obbligo di rilascio, era di per sé inammissibile, perché esula dai poteri del giudice amministrativo, nell’esercizio della giurisdizione generale di legittimità, condannare l’Amministrazione a comportamenti di facere di natura provvedimentale. Un siffatto obbligo potrebbe derivare dal giudicato di annullamento solo se il vincolo conformativo fosse di intensità tale da non lasciare spazio a soluzioni diverse dall’attribuzione del bene della vita.
Nel caso concreto tale vincolo non sussiste. La sentenza di cognizione si incentra su carenze istruttorie e motivazionali. Una delle circostanze poste a base del rischio migratorio, relativa ai tentativi di contatto con lo studio medico, è stata ritenuta non adeguatamente dimostrata; l’altra, relativa all’età in rapporto alla durata del corso di studi, è stata giudicata non oggettivamente confutabile, ma insufficiente a giustificare il diniego. La Corte aveva così implicitamente rimesso all’Amministrazione il compito di rivalutare quella circostanza.
Il Collegio precisa poi il criterio generale. Il giudicato sottende il riconoscimento della meritevolezza dell’interesse al bene della vita, quantomeno in negativo, nel senso dell’insussistenza o della non adeguata corroborazione delle ragioni ostative. L’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza si giustifica solo se dalla condotta successiva sia oggettivamente desumibile la volontà di non riconoscere la spettanza del bene. Nella specie, dalla interlocuzione tra la difesa e il Consolato non emerge alcuna volontà contraria al rilascio, ma solo l’intenzione di procedere al riesame della domanda, con nuovo colloquio e documentazione aggiornata, anche sul requisito economico-finanziario. Si tratta di esigenze organizzative e di verifica attuale dei presupposti, senza oneri spropositati a carico dell’interessata.
Quanto alla domanda risarcitoria, il tratto riferito al diniego annullato avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di cognizione: l’art. 112, comma 3, c.p.a. circoscrive l’azione in ottemperanza ai danni connessi all’impossibilità o alla mancata esecuzione del giudicato o alla sua violazione o elusione. Il segmento successivo è escluso dalla mancata collaborazione della ricorrente.
Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese. Resta fermo l’invito al Consolato a definire con priorità il procedimento una volta integrata la documentazione.
Nota della Redazione
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