Casa mobile non precaria integra nuova costruzione e richiede permesso di costruire (TAR Sicilia n. 1716 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers e case mobili, integra intervento di nuova costruzione ed è soggetta a permesso di costruire tutte le volte in cui sia destinata a durare nel tempo. La valutazione va condotta alla luce della obiettiva e intrinseca destinazione funzionale dell’opera, a prescindere dal sistema di ancoraggio al suolo e dalla temporaneità soggettivamente voluta dal costruttore. L’esclusione dall’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001 opera solo per i manufatti diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, intese come del tutto transitorie e di breve durata, e per quelli ricompresi in strutture ricettive all’aperto previamente autorizzate. La presenza delle ruote non basta a conferire carattere precario alla struttura stabilmente collocata e sollevata dal suolo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno su cui insiste una struttura ricettiva, impugnavano l’ordinanza di demolizione con cui il Comune aveva ingiunto lo sgombero di una struttura prefabbricata del tipo “casa mobile” e la rimessione in pristino dei luoghi. L’ordine si fondava sulla diffida del 13.02.2020, adottata ai sensi dell’art. 312 d.P.R. n. 380/2001, dopo un sopralluogo che aveva accertato l’assenza di titoli abilitativi per il manufatto.
I proprietari deducevano difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti, sostenendo che la casa mobile, destinata all’area piscina/solarium, fosse un manufatto precario di facile rimozione, collocato all’interno dell’intera area della struttura ricettiva autorizzata, e che per essa non occorresse alcun titolo edilizio ulteriore. Producevano inoltre una sentenza penale di assoluzione per il reato di abusivismo edilizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto accolto l’eccezione di tardività della produzione documentale del Comune, disponendone lo stralcio per violazione del termine perentorio dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 5119 del 2022.
Nel merito, il Tar ha ricostruito la nozione di nuova costruzione alla luce dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, recepito dalla legge regionale n. 16/2016. Ha richiamato l’indirizzo per cui le strutture prefabbricate, a prescindere dall’ancoraggio e dalla destinazione soggettivamente data, vanno considerate vere e proprie costruzioni ove siano destinate a durare nel tempo, dovendosi valutare l’obiettiva destinazione funzionale dell’opera (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 3626 del 2023; C.G.A.R.S., Sez. riun., n. 979 del 2016).
La struttura in esame risultava di grandi dimensioni, impossibile da movimentare su ruote per dimensioni, peso e caratteristiche, e presente sui luoghi già dal sopralluogo di luglio 2019. Il Tar ha richiamato la giurisprudenza penale di legittimità (Cass. pen. n. 32735 del 2020) per chiarire che “meramente temporanee” sono solo le esigenze del tutto transitorie e di breve durata, dovendo i manufatti stagionali essere rimossi entro centottanta giorni ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e)-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Ha quindi escluso il carattere precario della casa mobile, stabilmente collocata come pertinenza dell’attività ricettiva: le ruote non conferiscono mobilità all’opera sollevata dal suolo, venendo meno la precarietà che consente la collocazione senza titoli (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1291 del 2016). L’uso turistico non muta la conclusione, poiché l’installazione stabile di mezzi teoricamente mobili determina una trasformazione permanente del territorio.
Il Tribunale ha poi respinto la censura di motivazione integrativa postuma, risultando l’assenza dei requisiti della edilizia libera già dall’ordinanza impugnata. Ha infine escluso che il giudicato penale di assoluzione vincolasse il giudice amministrativo, stante l’autonomia dei giudizi (C.G.A.R.S., Sez. giurisd., n. 559 del 2023). Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 1.000,00.
Nota della Redazione
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