Proprietario estraneo all’abuso non destinatario di demolizione né sanzione (TAR Abruzzo n. 200 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un immobile abusivo è destinatario legittimo dell’ordine di demolizione anche quando sia estraneo alla realizzazione dell’abuso. L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 individua il destinatario della misura ripristinatoria nel titolare del diritto dominicale, non nel responsabile materiale dell’illecito. L’acquisizione gratuita dell’opera e dell’area di sedime al patrimonio comunale costituisce conseguenza ex lege dell’inottemperanza e opera anche nei confronti del proprietario estraneo. La sanzione pecuniaria commisurata nella misura massima ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 presuppone la riconducibilità dell’abuso alle aree soggette a vincolo idrogeologico elevato o molto elevato; in difetto di tale presupposto la determinazione è illegittima.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno concesso in uso a titolo oneroso, impugna l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di un fabbricato in legno ad uso abitativo, realizzato in forza di una richiesta di installazione di manufatti temporanei per esigenze alloggiative emergenziali. L’ordine era stato emesso dopo la verifica del venir meno delle esigenze abitative della concessionaria. Il ricorrente deduce di essere estraneo alla realizzazione dell’abuso e di non avere la detenzione del manufatto, per cui non potrebbe provvedere alla demolizione spontanea né subire l’acquisizione dell’area.

Con motivi aggiunti impugna la successiva ordinanza-ingiunzione, che gli ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima, contestando il presupposto del vincolo idrogeologico e la propria estraneità all’abuso. Il Comune si costituisce chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi del ricorso introduttivo e il secondo motivo aggiunto, legati dalla comune doglianza di estraneità del proprietario all’abuso. La tesi del ricorrente è che la demolizione spetterebbe agli autori materiali, destinatari dei permessi rilasciati in base alla delibera consiliare istitutiva dei manufatti temporanei.

La censura è infondata. L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non richiede di accertare la responsabilità dell’abuso per individuare il destinatario dell’ordinanza di ripristino: la norma prevede la legittimazione passiva del proprietario in quanto titolare del diritto dominicale. Il presupposto dell’ordine non è l’accertamento della responsabilità materiale, ma l’individuazione del soggetto titolare del potere-dovere di eseguire l’ordine ripristinatorio.

Richiamando TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 2835 del 29.4.2021, il Collegio ribadisce che destinatario può essere il proprietario in virtù del suo diritto dominicale. La nozione di responsabile dell’abuso è peraltro ampia: comprende l’esecutore materiale, chi ha la disponibilità del bene al momento dell’emissione della misura repressiva, i concessionari e i conduttori, come affermato da TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 19 del 4.1.2021.

Nel caso concreto il contratto d’uso tra la concessionaria e il ricorrente è cessato, sicché il proprietario risulta attualmente nella disponibilità del bene. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, quale effetto ex lege dell’inottemperanza, può dunque prodursi anche nei suoi confronti. Il ricorso introduttivo è respinto.

Il ricorso per motivi aggiunti è invece fondato nel quantum. La sanzione pecuniaria è stata applicata nella misura massima sul presupposto che l’abuso riguardasse aree soggette a vincolo idrogeologico elevato o molto elevato. Ma la stessa ordinanza di demolizione reca la dicitura secondo cui non sono stati rilevati particolari vincoli sul mappale, e il certificato di destinazione urbanistica non riporta alcun vincolo. La determinazione sanzionatoria è pertanto contraddittoria e viene annullata. L’accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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