Proprietario estraneo all’abuso destinatario dell’ordine di demolizione e dell’acquisizione (TAR Abruzzo n. 201 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, l’ordinanza di demolizione può essere rivolta al proprietario del bene a prescindere dall’accertamento della sua responsabilità materiale nella commissione dell’abuso edilizio, rilevando unicamente la titolarità del diritto dominicale quale presupposto per l’esecuzione dell’ordine di ripristino. L’acquisizione gratuita delle opere abusive e dell’area di sedime al patrimonio comunale costituisce conseguenza ex lege dell’inottemperanza all’ordine e può prodursi anche nei confronti del proprietario estraneo alla realizzazione dell’illecito. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 è illegittima, per contraddittorietà della motivazione, quando è commisurata nella misura massima in assenza del presupposto del vincolo idrogeologico che l’amministrazione stessa non ha rilevato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno concesso in uso a titolo oneroso, impugna l’ordinanza di demolizione e ripristino emessa dal Comune nei suoi confronti per un manufatto temporaneo realizzato sulla particella. L’atto ingiunge la demolizione entro novanta giorni e prevede, in caso di inottemperanza, l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.

Con motivi aggiunti il ricorrente impugna anche l’ordinanza-ingiunzione che gli contesta la sanzione nella misura massima di 20.000 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001. Il Comune si costituisce chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sostiene di essere estraneo all’abuso, non avendo la detenzione delle strutture né potendo provvedere spontaneamente alla demolizione, che spetterebbe agli autori materiali. Analogo argomento è svolto contro l’acquisizione, che non potrebbe operare verso il proprietario incolpevole.

Il Collegio ritiene le censure infondate. L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 prevede la legittimazione passiva del proprietario in quanto titolare del diritto dominicale: presupposto dell’ordine di ripristino non è l’accertamento della responsabilità materiale, ma l’individuazione del soggetto tenuto a eseguirlo. Il Tribunale richiama TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 2835 del 2021 e TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 19 del 2021, secondo cui responsabile dell’abuso è anche chi ha la disponibilità del bene al momento dell’emissione della misura repressiva.

Quanto all’acquisizione gratuita, essa è conseguenza ex lege dell’inottemperanza e ben può prodursi verso il proprietario estraneo all’abuso. Il Collegio osserva che il decesso della titolare dell’uso temporaneo ha fatto venir meno la condicio sine qua non del mantenimento del manufatto: al momento dell’adozione degli atti il ricorrente ha la possibilità giuridica di rientrare nella piena disponibilità del terreno e adempiere all’ordine.

Diversa sorte ha il motivo aggiunto sulla sanzione. La misura massima è stata applicata sul presupposto dell’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001, che la prevede per gli abusi sulle aree soggette a rischio idrogeologico elevato. Il Collegio rileva la contraddittorietà: la stessa ordinanza di demolizione dichiara che non sono stati rilevati particolari vincoli sul mappale e il certificato di destinazione urbanistica non ne riporta alcuno.

Il ricorso introduttivo è quindi respinto; il ricorso per motivi aggiunti è accolto limitatamente alla determinazione della sanzione pecuniaria, che viene annullata. L’accoglimento parziale giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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