Proprietario non responsabile dell’abuso e obbligo di attivarsi per la rimozione (Cons. Stato n. 6261 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario che, pur estraneo alla realizzazione dell’abuso edilizio, abbia ricevuto l’ordinanza di demolizione è destinatario di un obbligo propter rem di attivarsi per la rimozione delle opere. La sola estraneità alla condotta illecita non lo esonera dalla acquisizione gratuita al patrimonio comunale, che consegue automaticamente alla scadenza del termine e non richiede la prova della sua responsabilità materiale. Ai fini dell’imputabilità dell’illecito omissivo rileva la mancata attivazione, anche giudiziaria, per lo sgombero e la demolizione, ovvero la richiesta di proroga o sospensione del termine. La non imputabilità per causa di forza maggiore deve essere specificamente dedotta e provata dal destinatario dell’ordine.

Il Fatto

Il proprietario di un fondo aveva impugnato davanti al TAR Lombardia tre ordinanze comunali di acquisizione al patrimonio dell’ente di manufatti abusivamente realizzati, oggetto di precedenti ingiunzioni di demolizione rimaste inevase. Il ricorrente era stato destinatario delle ordinanze in qualità di proprietario non responsabile degli abusi.

Il TAR ha respinto il ricorso richiamando l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023 e dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017. Il proprietario ha proposto appello, censurando la sentenza per non aver considerato la propria estraneità agli abusi e l’affidamento ingenerato dal lungo tempo trascorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, richiama la Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, secondo cui il responsabile dell’illecito, il proprietario e i suoi aventi causa hanno il dovere di rimuoverne le conseguenze: fino alla scadenza del termine fissato nell’ordinanza di demolizione sussiste il dovere di demolire; all’inutile decorso del termine consegue un secondo illecito di natura omissiva, con perdita ipso iure della proprietà e novazione oggettiva dell’obbligo propter rem.

La Corte sottolinea la natura afflittiva dell’acquisizione e l’esigenza di imputabilità dell’illecito omissivo. Il destinatario dell’ordine deve dedurre e comprovare l’eventuale non imputabilità, secondo il principio della vicinanza alla fonte della prova; in assenza di comprovate deduzioni, l’amministrazione deve emanare l’atto di acquisizione.

Nel caso concreto, il proprietario ha ricevuto le ordinanze di demolizione. La sua estraneità alla realizzazione degli abusi è ininfluente: avrebbe dovuto quantomeno intraprendere le azioni giudiziarie per ottenere lo sgombero dei beni abusivi, chiedendo la proroga o la sospensione del termine e giustificandola con l’occupazione da parte di terzi. La mancata attivazione è idonea a fondare l’imputabilità soggettiva.

Sul secondo motivo, il Collegio conferma l’insegnamento della Adunanza Plenaria n. 9 del 2017: l’ordine di demolizione di opere ab origine prive di titolo edilizio è atto dovuto e non necessita di motivazione sull’interesse pubblico al ripristino, non essendo idoneo a ingenerare un affidamento tutelato dall’ordinamento. L’argomento sulla sproporzione della sanzione rispetto alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo è introdotto per la prima volta in appello ed è estraneo alla posizione dell’appellante, che non ha dedotto di abitare stabilmente nei manufatti: sotto questo profilo la censura è inammissibile. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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