Perdita del grado per uso di stupefacenti e discrezionalità disciplinare militare (Cons. Stato n. 6264 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della gravità dei fatti addebitati al militare e la conseguente scelta della sanzione disciplinare costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, non sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento dei fatti. È legittima l’irrogazione della perdita del grado per rimozione nei confronti del militare che abbia fatto uso, anche isolato, di sostanze stupefacenti, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri inerenti al grado e lesiva del prestigio della Forza armata. La valutazione di inattendibilità delle analisi difensive, svolte fuori dal contraddittorio con l’amministrazione, integra apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il decreto con cui il Ministero della difesa ha inflitto a un sottufficiale dell’Esercito italiano la perdita del grado per rimozione, a decorrere dal 24 gennaio 2023, all’esito di un procedimento disciplinare.
Il militare era risultato positivo alla cocaina a un test tossicologico del 7 marzo 2022, esito confermato dalle analisi di secondo livello. Una successiva visita specialistica aveva diagnosticato una sindrome da dipendenza da cocaina. Il TAR Piemonte, sezione terza, ha respinto il ricorso dell’interessato; questi ha proposto appello, deducendo violazione dell’art. 3 cod. proc. amm., dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 24 e 97 Cost., oltre al travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul piano processuale, la violazione dell’art. 3 cod. proc. amm. è dichiarata inammissibile, perché dedotta in modo generico a fronte di una sentenza ampiamente e chiaramente motivata. Parimenti generica, nuova e comunque infondata è la doglianza sull’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, poiché l’assunzione di stupefacente non è correlata ad alcun procedimento penale.
Nel merito, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui la gravità della condotta e la scelta della sanzione sfuggono al sindacato di merito, salvo eccesso di potere nelle forme sintomatiche. Il giudizio della commissione di disciplina e dell’amministrazione risulta, nel caso concreto, ragionevole e coerente con i dati fattuali.
Quanto alle contestazioni sull’attendibilità del campione, la Corte rileva che l’analisi genetica richiesta dal militare non è opponibile all’amministrazione, perché il tampone è stato effettuato fuori dal contraddittorio; l’esito è inoltre inattendibile per la distanza temporale dal prelievo. Irrilevante è la circostanza che il prelievo sia stato eseguito da personale sanitario non specializzato. Assume invece valenza confermativa la mancata sottoposizione all’esame cheratinico.
Decisiva è la diagnosi di dipendenza da cocaina, che esclude il carattere isolato dell’episodio e ne dimostra la reiterazione nel tempo. I precedenti disciplinari, pur non determinanti, avvalorano la ragionevolezza della rimozione ai sensi dell’art. 1355, comma 2, cod. ord. mil.. Non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 97 Cost., avendo l’amministrazione preservato l’affidabilità e la professionalità dei propri appartenenti. Segue la condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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