Perdita del grado per rimozione legittima senza attesa del giudizio penale (Cons. Stato n. 6263 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare militare è autonomo rispetto a quello penale. Ai sensi dell’art. 1393 cod. ordinamento militare, come riformato dalla legge n. 124/2015, l’amministrazione non deve attendere l’esito del giudizio penale, né il giudice amministrativo può sospendere il processo in attesa della sua definizione. Il provvedimento sanzionatorio va vagliato alla luce del procedimento concretamente svolto e non retrospettivamente in base ai futuri esiti penali. La valutazione della gravità della condotta e la scelta della sanzione costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche. L’eventuale assoluzione irrevocabile apre solo la riapertura del procedimento disciplinare, non una sospensione preventiva. L’art. 7 della legge n. 300/1970 non si applica ai militari, stante l’autosufficienza dell’ordinamento militare.
Il Fatto
Un appuntato scelto della Guardia di Finanza è stato destinatario di un provvedimento del Comando interregionale dell’Italia meridionale, che gli ha inflitto la perdita del grado per rimozione. I fatti risalgono al luglio 2021 e si sono svolti in un locale pubblico, fuori dal servizio: ostentazione dell’appartenenza al Corpo, colluttazione fisica con più soggetti, aggressione protrattasi in più luoghi, e successiva annotazione di servizio con cui il militare avrebbe attestato falsamente di essere stato aggredito.
Il TAR Campania, sezione sesta, ha respinto il ricorso del militare. Questi ha proposto appello, articolando cinque motivi e chiedendo, in via eventuale, la sospensione del processo in attesa degli esiti del procedimento penale ancora in corso, valorizzando una testimonianza assunta in quella sede.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge anzitutto l’istanza di sospensione e di rinvio. Richiamando l’art. 1393 cod. ordinamento militare nella versione applicabile ratione temporis, il Collegio osserva che il legislatore ha eliminato il previgente rapporto di pregiudizialità tra procedimento penale e disciplinare. Non ricorre quindi l’ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 79 cod. proc. amm., poiché la decisione non dipende dalla definizione della controversia penale. Il rinvio è escluso anche perché l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. lo consente solo per casi eccezionali, e la conclusione del procedimento disciplinare prima di quello penale è fenomeno fisiologico.
La garanzia del militare risiede nel comma 2 del citato art. 1393: se il procedimento penale si definisce con sentenza irrevocabile di assoluzione per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o non costituisce illecito, l’interessato può chiedere la riapertura del procedimento disciplinare. Ciò rende inutile attendere gli esiti penali.
Nel merito, i primi quattro motivi sono esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione. Il Collegio ribadisce che la valutazione della gravità dei fatti e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento dei fatti, non ravvisabili nella specie. Il provvedimento di rimozione è supportato da un’istruttoria completa, con riscontro nelle videoriprese di sorveglianza, e da una motivazione ampia e coerente, che non costituisce mera ripetizione del capo di imputazione. Il fatto che l’amministrazione si sia discostata dalle conclusioni dell’ufficiale inquirente, più tenui su segmenti secondari, è fisiologico e adeguatamente motivato. I positivi precedenti di carriera non sono dirimenti, anche a fronte di una recidiva disciplinare specifica.
Il quinto motivo, sull’art. 7 della legge n. 300/1970, è infondato: la norma non si applica ai militari, per l’autosufficienza dell’ordinamento militare rispetto a quello civile, principio desumibile dalla stessa denominazione di codice dell’ordinamento militare. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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