Trasferimento fraudolento di valori: irrilevante la confiscabilità del bene (Cass. pen. Sez. II n. 34475 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen. è integrato anche quando le condotte abbiano ad oggetto beni non provenienti da delitto, poiché la ratio dell’incriminazione è evitare manovre elusive del soggetto potenzialmente assoggettabile a misure di prevenzione, a prescindere dalla provenienza dei beni. Non rileva il requisito della sproporzione tra beni e reddito, che attiene semmai alla confisca di prevenzione, né è richiesta la verifica della concreta capacità elusiva dell’operazione. Trattandosi di reato di pericolo astratto, lo scopo elusivo che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità di adozione della misura e si integra anche solo con il fondato timore del suo inizio, valutato ex ante su base parziale.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 14.1.2025, ha parzialmente riformato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Catanzaro del 21.2.2022. Concesse le circostanze attenuanti generiche e assorbita una condotta in altra, i giudici di merito hanno rideterminato la pena per il delitto ex art. 512-bis cod. pen. e per il delitto di riciclaggio.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. La prima ricorrente lamenta l’omessa valutazione della capacità elusiva dell’intestazione fittizia e della provenienza illecita dei beni, nonché il difetto di motivazione sul dolo specifico. Il secondo ricorrente censura la configurabilità del riciclaggio e la sussistenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama l’orientamento prevalente secondo cui il reato ex art. 512-bis cod. pen. è integrato anche in presenza di beni non provenienti da delitto, in coerenza con la ratio dell’incriminazione, che mira a evitare manovre dirette a non far figurare la disponibilità di beni o utilità in capo a soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione.
Il Collegio ribadisce che non rileva il requisito della sproporzione tra beni e reddito, che attiene invece alla possibilità di disporre la confisca di prevenzione. Quanto al dolo specifico, lo scopo elusivo prescinde dalla concreta possibilità di adozione della misura: è sufficiente il fondato timore del suo inizio, a prescindere dall’esito. La fattispecie è ricondotta ai reati di pericolo astratto, con valutazione della pericolosità da compiersi ex ante e su base parziale.
La Corte prende atto di un orientamento minoritario che valorizza la confiscabilità del bene e la capacità elusiva dell’operazione. Osserva però che tale indirizzo riflette più l’esigenza di definire uno standard probatorio sul dolo specifico che una divergenza sistematica: la verifica della capacità elusiva, sulla base di elementi ulteriori rispetto all’atto di trasferimento, è funzionale alla ricostruzione dell’elemento soggettivo. Lo scrutinio della concreta confiscabilità della società, invocato dalla difesa, introdurrebbe nella condotta materiale un elemento estraneo al paradigma legale.
Il secondo motivo è dichiarato generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fornito esauriente risposta, valorizzando le intestazioni fittizie succedutesi nel tempo e la conversazione intercettata. Sul concorso, ribadisce che risponde a titolo di concorso anche chi non è animato dal dolo specifico, purché almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e il primo ne sia consapevole. Quanto al ricorso del secondo imputato, è inammissibile per genericità. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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