Proroga delle cave di torba e irrilevanza della questione di costituzionalità (TAR Trentino-Alto Adige n. 166 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento avente ad oggetto la proroga di un’autorizzazione alla coltivazione di torba, la questione di legittimità costituzionale del divieto di nuove domande per la coltivazione di torba e del limite biennale di proroga è irrilevante qualora l’atto impugnato non rechi applicazione del divieto e la proroga sia stata determinata mediante autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione. Il limite massimo di durata stabilito dalla legge non opera come circostanza impeditiva automatica, ma integra il perimetro entro cui si esprime la discrezionalità amministrativa. Ove il provvedimento accolga parzialmente l’istanza sulla base di una specifica valutazione delle esigenze rappresentate, l’eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma non produrrebbe effetti nel giudizio a quo. Nel processo amministrativo, l’intervento adesivo dipendente non consente all’interveniente di introdurre nuove domande o di estendere il thema decidendum.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nell’estrazione e commercializzazione della torba, otteneva nel 2020 l’autorizzazione all’apertura della cava di torba per una durata di quattro anni e per un volume coltivabile di 11.970 mc, con obbligo di eseguire i lavori di ripristino entro la validità dell’autorizzazione.
Alla scadenza, la società chiedeva una proroga di sei anni, deducendo la qualità non pienamente soddisfacente della torba e la necessità di completare estrazione, riempimento e ripristino. L’Amministrazione provinciale accoglieva parzialmente l’istanza, concedendo la proroga fino al 17 novembre 2026, ossia per due anni. La società impugnava il decreto, lamentando l’illegittimità derivata dagli artt. 2, comma 3, e 15, comma 1, della legge provinciale n. 19 del 2023 per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., con lo Statuto di autonomia e con la Carta di Nizza, chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale. Interveniva ad adiuvandum un’associazione di categoria dei fungicoltori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse dell’interveniente. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2024, il TAR qualifica l’intervento come adesivo dipendente e ritiene sussistente la legittimazione processuale del Presidente dell’associazione, sulla base dell’art. 19 dello Statuto e della delibera consiliare. Il requisito dell’omogeneità dell’interesse va accertato nell’ambito della sola base associativa: il paventato conflitto con tre associati operanti nel settore è esogeno e non incide sulla legittimazione.
Quanto al Comune intimato, il Collegio rileva che il ricorso è stato notificato a mero scopo di notizia e che nessuna domanda è stata proposta nei suoi confronti: non si pone pertanto questione di legittimazione passiva.
Nel merito, il TAR verifica la rilevanza della questione di costituzionalità. L’art. 2, comma 3, l.p. n. 19/2023 concerne l’apertura di nuove cave di torba, fattispecie diversa da quella in esame: il provvedimento impugnato non richiama il divieto e si fonda esclusivamente sull’art. 15, comma 1. Quanto a quest’ultimo, la ricorrente ha impugnato il solo ultimo periodo, mentre l’interveniente ha esteso la censura all’intero comma: ma l’intervento adesivo dipendente preclude la proposizione di nuove domande, sicché l’estensione è inammissibile.
Il Collegio esclude altresì il collegamento funzionale tra le due norme. La limitazione della proroga non è isolata: altre Regioni hanno previsto analoghi limiti senza collegarli a divieti di apertura. La differenza di durata rispetto alle altre sostanze minerali costituisce scelta politica rimessa alla discrezionalità del legislatore provinciale, competente in via esclusiva in materia di cave e torbiere ex art. 8, n. 14, dello Statuto.
Il TAR rileva inoltre che il decreto impugnato non applica automaticamente il limite biennale. La Direttrice ha compiuto una specifica valutazione delle ragioni della richiesta: al 31 dicembre 2024 erano già stati estratti 10.500 mc sugli 11.970 autorizzati, con volume quasi esaurito. La proroga biennale appare quindi logica e adeguata a consentire il completamento dei lavori. Anche applicando il primo periodo dell’art. 15, la ricorrente non otterrebbe i sei anni richiesti, residuando un margine discrezionale dell’Amministrazione. Il ricorso è pertanto rigettato perché infondato, con condanna alle spese di ricorrente e interveniente e compensazione verso il Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.