Ottemperanza al giudicato previdenziale e termine di pagamento del TFS (TAR Lombardia n. 3237 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione anche quando questa abbia riconosciuto il diritto e provveduto solo a una liquidazione parziale. Il termine di pagamento del trattamento di fine servizio in favore dei dipendenti del Comparto Sicurezza cessati anticipatamente, in possesso di anzianità contributiva di almeno 40 anni e 3 mesi, è di 24 mesi dalla cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 3.4 della Circolare n. 73 del 05 giugno 2014. Decorso tale termine, l’amministrazione è tenuta alla corresponsione integrale dell’indennità. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. ha finalità sanzionatoria e non risarcitoria e può essere esclusa quando l’ente abbia provveduto a una parziale liquidazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, n. 765 del 13 marzo 2024, con cui gli era stato riconosciuto il diritto al computo, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.lgs. n. 387/1987, con condanna dell’INPS alla liquidazione del relativo importo. Ha chiesto altresì la condanna dell’ente al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo e la nomina di un commissario ad acta.

L’INPS ha eccepito la cessazione della materia del contendere, sostenendo che la liquidazione, di importo superiore a Euro 100.000,00, dovesse avvenire in tre rate con scadenze al 01.06.2024, 01.06.2025 e 01.06.2026, come da prospetto di riliquidazione del 01.08.2024. Il ricorrente ha contestato tale prospettazione, rilevando che il pagamento era dovuto integralmente entro 24 mesi dalla cessazione dal servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto la cessazione della materia del contendere. L’INPS ha corrisposto solo Euro 50.000,00, corrispondenti alla prima delle tre rate, a fronte di una somma complessivamente dovuta di Euro 111.125,59. Il pagamento parziale non soddisfa quindi l’obbligo discendente dal giudicato.

Il ricorso è ricevibile. La sentenza ottemperanda è stata notificata all’Istituto il 19 marzo 2024 ed è passata in giudicato per mancanza di impugnazione nel termine dell’art. 92, comma 3, cod. proc. amm. Alla data di notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 5495 del 2022 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2670 del 2021, sull’idoneità della notifica di un titolo anche privo di formula esecutiva in applicazione dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm.

Nel merito, l’INPS ha dato atto del ricalcolo includendo i sei scatti, ma ha frazionato il pagamento. Il Collegio ritiene che l’art. 3.4 della Circolare n. 73 del 05 giugno 2014 imponga il pagamento del TFS entro 24 mesi dalla cessazione per i dipendenti del Comparto Sicurezza cessati anticipatamente con anzianità contributiva di almeno 40 anni e 3 mesi. Il ricorrente ha dimostrato il possesso del requisito, con anzianità di 43 anni, ed è cessato dal servizio dal 01.06.2022. Il termine massimo è dunque decorso e l’amministrazione è tenuta sin d’ora alla corresponsione integrale.

Il Tribunale accoglie il ricorso e ordina all’INPS di dare integrale esecuzione nel termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, liquidando la parte residua del TFS maggiorata dei sei scatti. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Prefetto di Milano o un funzionario delegato, con ulteriore termine di 60 giorni dall’istanza dell’interessato.

Quanto all’astreinte, il Collegio la esclude allo stato. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, ne ribadisce la finalità sanzionatoria e non risarcitoria, ritenendola non giustificata dalla parziale liquidazione già intervenuta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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