Revoca della diffida di bonifica e cessazione della materia del contendere (Cons. Stato n. 5521 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere si verifica quando l’amministrazione, in pendenza di giudizio, annulli o riformi in modo satisfattorio per l’istante il provvedimento impugnato. A differenza della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, essa costituisce pronuncia sostanziale che implica un sindacato del giudice sulla qualità satisfattiva della nuova situazione determinatasi. Il giudice deve verificare che il ritiro dell’atto abbia attribuito al ricorrente il bene della vita richiesto. Quando la revoca consegue ad accertamenti successivi e il provvedimento originario era giustificato dal quadro istruttorio allora disponibile, è giustificata la compensazione delle spese del doppio grado. La compensazione consente all’appellante di chiedere la ripetizione di quanto versato in esecuzione del capo sulle spese, divenuto indebito per causa finita.

Il Fatto

Il proprietario di un’area identificata come ex cava impugnava davanti al TAR Lombardia, sede di Brescia, la diffida con cui la Provincia gli intimava di attuare le procedure di bonifica ai sensi dell’art. 244, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, per il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione in falda e la presenza di rifiuti pericolosi. Il ricorso investiva anche le note tecniche dell’ARPA richiamate nella motivazione. Il TAR respingeva il ricorso nel merito, ritenendo non contestabile la responsabilità del proprietario e sufficienti i rilievi dell’ARPA a integrare uno stato di potenziale contaminazione, e condannava il ricorrente alle spese.

Proposto appello, nel corso del giudizio la Provincia revocava la diffida e il Comune archiviava il procedimento, a seguito di nuove indagini ambientali che escludevano l’inquinamento. L’appellante chiedeva comunque l’accoglimento, con accertamento della soccombenza virtuale delle amministrazioni e restituzione dei contributi unificati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto accolto l’istanza di deposito tardivo della determinazione comunale di archiviazione, in quanto atto indispensabile ai fini della decisione e non depositabile tempestivamente per la sua sopravvenienza rispetto al termine di quaranta giorni anteriori all’udienza.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha distinto la cessazione della materia del contendere dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La prima presuppone il ritiro o la riforma satisfattoria dell’atto e comporta un sindacato del giudice sulla idoneità del nuovo assetto a soddisfare la posizione giuridica dell’istante; la seconda opera quando l’atto resta in essere ma l’interesse oggettivo al ricorso è venuto meno per mutamento di fatto o di diritto.

Applicando tale criterio, la Corte ha rilevato che la revoca provinciale del 6 febbraio 2025 e l’archiviazione comunale del 13 marzo 2025 hanno attribuito all’appellante il bene della vita richiesto fin dal primo grado, ossia l’eliminazione della diffida e degli atti endoprocedimentali. Ne è conseguita la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in riforma della sentenza impugnata.

Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione del doppio grado, valorizzando il fatto che la revoca è conseguita ad accertamenti successivi, mentre il provvedimento originario era stato emanato sulla base di un quadro istruttorio che ne giustificava l’adozione, anche in considerazione degli interessi pubblici coinvolti. La compensazione, tuttavia, non pregiudica il diritto dell’appellante alla ripetizione di quanto eventualmente versato in esecuzione del capo sulle spese della sentenza di primo grado, divenuto indebito per causa finita.

Il dispositivo ha quindi posto l’onere del contributo unificato per entrambi i gradi a carico solidale delle amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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