Proroga esposizione pubblicitaria su ponteggi e durata dei lavori (TAR Lombardia n. 3159 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004 consente l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi per un periodo non superiore alla durata dei lavori di conservazione. La Soprintendenza può fissare un termine di esposizione inferiore a quello del cantiere solo con una motivazione specifica, legata alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari o alla zona interessata. In difetto, il parere negativo che imponga un termine più breve viola la norma e va annullato. La cessazione della materia del contendere non si configura quando l’autorizzazione sopravvenuta sia temporanea e subordinata all’esito del giudizio.
Il Fatto
Una concessionaria di pubblicità, titolare di impianti nel comune di Milano, otteneva dalla Soprintendenza competente l’autorizzazione a collocare tre schermi pubblicitari sui ponteggi di un edificio di corso Matteotti, posti a fronte di interventi edilizi. L’ufficio concedeva una prima proroga fino al 30 luglio 2023. Proseguendo i lavori, la società chiedeva un’ulteriore proroga fino al 30 giugno 2024, ma con nota del 10 luglio 2023 la Soprintendenza esprimeva parere negativo, ritenendo superato il periodo massimo di esposizione ammissibile secondo le Circolari MIBACT n. 12 dell’11.03.2022 e n. 22 del 05.04.2022.
La società impugnava il diniego e le circolari, in via subordinata, davanti al TAR Lombardia. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza si costituivano chiedendo il rigetto. In sede cautelare il ricorso era accolto con ordinanza della Sezione. All’udienza del 5 novembre 2024 l’Avvocatura erariale depositava una nota della Soprintendenza del 4 novembre 2024, che autorizzava la proroga fino al 31 marzo 2025, sostenendo la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della cessazione della materia del contendere. La difesa erariale riteneva che la nuova autorizzazione avesse soddisfatto la pretesa della ricorrente. Il Tribunale richiama l’art. 34, ultimo comma, del c.p.a., che presuppone la piena soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio.
La nota del 4 novembre 2024 contiene però una clausola espressa: resta impregiudicata, anche per la nuova proroga, ogni diversa valutazione all’esito del giudizio. Si tratta, osserva il Collegio, di un’autorizzazione temporanea, rilasciata in pendenza di causa e con effetti subordinati all’esito della stessa. Non è quindi idonea a garantire la piena soddisfazione e il Tribunale deve pronunciarsi sul merito.
Nel merito, il ricorso è fondato. L’art. 49, comma 3, del codice dei beni culturali prevede che il soprintendente rilasci il proprio assenso all’utilizzo pubblicitario delle coperture dei ponteggi per un periodo non superiore alla durata dei lavori. La norma è richiamata nel provvedimento impugnato. Anche i regolamenti del Comune di Milano sulla pubblicità contengono una disposizione analoga, che lega la durata della collocazione dei mezzi pubblicitari a quella dei cantieri autorizzati.
La ratio della disposizione è evidente: finché i lavori sono in corso non sussistono ostacoli alla copertura con cartelli pubblicitari. La Soprintendenza ha invece indicato un termine massimo di esposizione inferiore a quello del cantiere, senza addurre specifiche ragioni ostative e in violazione della norma.
La fissazione di una durata inferiore a quella del cantiere presuppone una motivazione peculiare, legata alle concrete caratteristiche dei mezzi pubblicitari o della zona interessata. Il Collegio precisa di poter prescindere dalla valutazione di legittimità delle circolari, poiché l’amministrazione ha comunque erroneamente interpretato la norma di legge. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna delle amministrazioni statali alle spese.
Nota della Redazione
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