Divieto di detenzione di armi: rigetto cautelare senza periculum in mora (TAR Liguria n. 256 del 18.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato va respinta qualora non sussista il presupposto del periculum in mora, a prescindere dalla delibazione del fumus boni iuris. La valutazione del danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto costituisce requisito autonomo e indefettibile per l’ammissione della misura cautelare, con la conseguenza che la sua mancanza impedisce l’accesso alla tutela interinale anche in presenza di un’eventuale fondatezza del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato alla pena di 4 anni di reclusione per il delitto di riciclaggio, aveva subito nel mese di ottobre 2023 il sequestro cautelare delle armi ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). Successivamente, con decreto del 21 aprile 2026, la Prefettura di Savona aveva disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.

Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Liguria, chiedendo l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’atto impugnato e degli atti presupposti, ivi comprese le note della Questura di Savona e della Stazione Carabinieri di Albisola. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato esclusivamente la sussistenza del requisito del periculum in mora, richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Nonostante la rilevanza della questione di merito relativa alla legittimità del decreto prefettizio, il Collegio ha ritenuto assorbente la valutazione in ordine all’urgenza.

Il Collegio ha rilevato che, all’esito dell’esame proprio della fase cautelare, non si ravvisa il presupposto del periculum in mora. L’ordinanza non entra nel merito della fondatezza del ricorso, limitandosi a constatare l’assenza del danno grave e irreparabile che solo può giustificare l’anticipazione degli effetti della decisione di merito.

La valutazione del Collegio risulta improntata al principio per cui la tutela cautelare non costituisce un beneficio automatico conseguente alla sola prospettazione di un vizio del provvedimento, ma richiede la dimostrazione concreta dell’urgenza di provvedere. La mera esistenza del provvedimento limitativo non è stata ritenuta di per sé idonea a integrare il requisito dell’attualità del pregiudizio.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza cautelare, disponendo che l’ordinanza fosse eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale che avrebbe provveduto a darne comunicazione alle parti. Il Collegio ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *