Revoca della licenza NCC per violazione del vincolo di territorialità (TAR Marche n. 168 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di noleggio con conducente è legittima quando l’istruttoria comunale dimostra che il veicolo non è mai stato ricoverato nella rimessa dichiarata e non è stato visto circolare nel territorio comunale, con conseguente violazione del vincolo di territorialità. Il servizio NCC conserva una dimensione locale, anche di livello provinciale, e la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020 ha escluso soltanto l’obbligo di rientro in rimessa tra corse temporalmente contigue, non il collegamento funzionale con la comunità di riferimento. Permane quindi l’obbligo di disporre di sede e rimessa nel territorio dell’ente che rilascia il titolo. La revoca sanzionatoria non è soggetta al termine dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, che disciplina la sola autotutela. Non sussiste contrasto con l’art. 49 TFUE, già escluso dalla giurisprudenza amministrativa.
Il Fatto
Il Comune di Sassoferrato, all’esito di accertamenti avviati su segnalazioni dell’ANAR, ha revocato con nota prot. n. 14999 del 18 agosto 2023 la licenza NCC n. 5 del 29 dicembre 2017, intestata a un autista e conferita in una società cooperativa di cui egli è socio e legale rappresentante. L’amministrazione ha contestato la violazione degli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992: il veicolo non sarebbe mai stato ricoverato nel luogo indicato come autorimessa, un terreno incolto, e non sarebbe mai stato visto circolare nel territorio comunale.
Il licenziatario e la cooperativa hanno impugnato la revoca, la nota di avvio del procedimento e gli atti interni e di polizia locale richiamati, deducendo l’insussistenza di un obbligo legale di rientro in rimessa e di un vincolo di territorialità, l’inapplicabilità ratione temporis della normativa introdotta nel 2008, l’inadeguatezza dell’istruttoria, la violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e la sproporzione della sanzione. Con ordinanza cautelare n. 245 del 13 ottobre 2023 la Sezione ha accolto l’istanza e disposto istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi espressi dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4795 del 12 maggio 2023, che a sua volta riprende la Corte costituzionale n. 56 del 26 marzo 2020. La Consulta ha riconosciuto la possibilità di eleggere rimesse ulteriori in ambito provinciale e di non fare rientro in sede tra viaggi temporalmente contigui, ma ha ribadito la persistente dimensione locale del servizio e la necessità di preservare il collegamento con la collettività che ha rilasciato il titolo. Il rientro in rimessa, dopo una serie di corse collegate, non può essere del tutto omesso.
Su questa base il Tribunale ritiene superate le censure di incostituzionalità e il dedotto contrasto con l’art. 49 TFUE, questione già risolta dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Quanto alla lamentata abolizione del rigido obbligo di rientro, invocata con la Raccomandazione della Commissione UE del 4 febbraio 2022, il Collegio rileva che nessuna fonte ha eliminato il vincolo territoriale.
Nel merito, gli esiti dei controlli in loco costituiscono elementi indiziari valutati unitamente agli altri dati istruttori, tutti convergenti nel senso che l’attività non è svolta a servizio della comunità locale né delle zone limitrofe dell’ambito provinciale. I ricorrenti non hanno offerto prova contraria e nulla hanno prodotto rispetto alle istanze istruttorie del giudice. La motivazione del provvedimento è adeguata, per il rinvio all’istruttoria e alle norme violate.
Il Tribunale qualifica quindi l’atto come revoca sanzionatoria e non come esercizio del potere di autotutela: da ciò l’inapplicabilità dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e l’irrilevanza del termine ivi previsto. Respinta anche la censura sulla pretesa sospensione dell’entrata in vigore dell’obbligo di rimessa comunale fino al 31 dicembre 2018: il Collegio esclude un problema di successione di leggi nel tempo, essendo immanente l’obbligo di cui all’art. 11, comma 4, della legge n. 21/1992 di iniziare e terminare ogni singolo servizio presso la rimessa. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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