Terzo condono in area vincolata: insanabile l’ampliamento in volume (TAR Sicilia n. 1808 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel terzo condono edilizio disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente tutte le condizioni di legge: anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità agli illeciti minori e parere favorevole dell’autorità preposta. È irrilevante la natura relativa o assoluta del vincolo. Ne consegue che un abuso comportante nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata non è suscettibile di sanatoria. Il parere negativo della Soprintendenza costituisce in tal caso atto vincolato, rispetto al quale la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina annullabilità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un fabbricato per civile abitazione con terreno pertinenziale nel Comune di Lipari, presentavano istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per due vani e un servizio realizzati in ampliamento. Il Comune istruiva favorevolmente la pratica, subordinandola al nulla-osta della Soprintendenza. Quest’ultima, in applicazione della circolare assessoriale n. 2/2022, esprimeva parere negativo ai fini paesaggistici e ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

I privati impugnavano la nota davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’illegittima applicazione retroattiva della circolare e la lesione dell’affidamento. L’Amministrazione resistente concludeva per l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale del terzo condono. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, le opere in area vincolata sono sanabili solo se realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili agli illeciti di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere indifferente la natura del vincolo.

Il Giudice richiama la Corte cost. n. 252 del 2022, che ha dichiarato illegittima la legge reg. Sic. n. 19/2021 nella parte in cui consentiva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, qualificando le previsioni statali sui limiti del condono come norme di grande riforma economico-sociale. Il percorso è poi confermato dal CGARS n. 836 del 2023, che ha superato il precedente parere n. 291/2010, e da Cons. Stato n. 1214 del 2025.

Applicando tali principi, il TAR rileva che l’opera consiste in due vani e servizio in ampliamento, rientra nella tipologia dell’abuso 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 e insiste su area tutelata sin dal 1966 e dal 1979, con vincoli confermati dal Piano paesistico delle Isole Eolie del 2001. La preclusione della sanatoria è dunque assoluta.

Il primo motivo è respinto: il parere della Soprintendenza è atto vincolato e la violazione dell’art. 10-bis resta sanata dall’art. 21-octies, comma 2, primo periodo. Il terzo periodo della norma, che richiama il secondo, opera solo per i provvedimenti discrezionali. Il secondo motivo cade perché, in assenza dei presupposti di sanabilità, nessun approfondimento istruttorio era dovuto.

Quanto alla motivazione, il richiamo alla circolare n. 2/2022 è sufficiente, essendo indicati gli estremi e garantito l’accesso. Nessuna lesione dell’affidamento può derivare da un atto istruttorio. Il ricorso è respinto con integrale compensazione delle spese, in ragione dell’oscillazione giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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