Proroga del piano faunistico e zona ZAAC su fondi agricoli: prova insufficiente (TAR Molise n. 83 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui la Regione proroga la durata del piano faunistico venatorio regionale, reiterando la localizzazione di una zona di addestramento e addestramento cani sui fondi dei privati, è autonomamente impugnabile e non costituisce atto meramente confermativo della precedente pianificazione: essa innova la posizione dei proprietari e va scrutinata nel merito. La censura che assume l’inidoneità dei terreni alla destinazione a ZAAC, per non essere gli stessi riconducibili ai terreni incolti o a coltura svantaggiata ai sensi dell’art. 15 della legge regionale Molise n. 19 del 1993, richiede una allegazione probatoria analitica, quantitativa e qualitativa, dei fondi effettivamente coltivati. Una perizia di parte sommaria e generica è priva di efficacia probatoria e non consente di ritenere provata l’incompatibilità dei terreni con la destinazione venatoria.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari e gestori di aziende agricole e zootecniche in provincia di Isernia, nei Comuni di Macchiagodena, Frosolone e Sant’Elena Sannita. Dal 1996 alcune superfici sono ricomprese nella zona ZAAC denominata “Gonfalone”, liberamente accessibile a cacciatori e unità cinofile per l’addestramento dei cani. Gli interessati hanno più volte chiesto la revoca, ricevendo risposte interlocutorie con cui la Regione aveva assicurato la valutazione delle istanze nella nuova pianificazione.

Con la delibera del Consiglio regionale n. 2 del 16 gennaio 2024 la Regione ha ulteriormente differito al 30 giugno 2026 la durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2016-2021, già prorogato, con l’effetto di mantenere la ZAAC sui fondi dei ricorrenti. Costoro hanno proposto ricorso per l’annullamento di tale delibera e degli atti presupposti, articolando sei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge in limine le eccezioni di rito. Il gravame è diretto a contestare soltanto la proroga da ultimo disposta e non l’originaria istituzione della ZAAC: ne deriva la ricevibilità del ricorso. Non sussiste violazione del ne bis in idem rispetto alla precedente impugnativa definita con sentenza n. 147 del 2020, poiché gli atti di proroga sono autonomi e non meramente confermativi. Del pari è infondata l’eccezione della controinteressata, essendo il ricorso limitato alla parte in cui gli atti ledono gli interessi dei ricorrenti.

Nel merito, il Collegio esamina la prima parte del secondo motivo, con cui si assume l’inidoneità dei terreni alla destinazione a ZAAC per non essere gli stessi riconducibili ai terreni incolti o a coltura svantaggiata di cui all’art. 15 della legge regionale n. 19 del 1993. I ricorrenti hanno dedotto la presenza di allevamenti zootecnici, il rischio igienico-sanitario della promiscuità tra cani e bestiame e l’utilizzazione agricola delle superfici.

Il Tribunale ritiene tali affermazioni rimaste indimostrate. La relazione tecnica di parte si rivela sommaria e generica: si limita a indicare estensioni e destinazioni colturali senza specificare in modo analitico quali fondi siano effettivamente coltivati e in quale misura, all’interno di un insieme indistintamente descritto come “lavorato”, “pascolato” o “destinato a seminativo, foraggere o pascolo”.

La norma regionale, osserva il Collegio, si limita a prevedere l’istituzione delle zone su terreni incolti o a coltura svantaggiata, senza che i terreni pascolati o destinati a foraggere risultino per ciò solo incompatibili con la destinazione a ZAAC. I ricorrenti avrebbero dovuto farsi carico di una allegazione probatoria circostanziata diretta a dimostrare analiticamente la non riconducibilità dei propri fondi a tale categoria.

In assenza di adeguata prova, la prima parte del secondo motivo è infondata. Per lo scrutinio dei restanti motivi il Collegio dispone incombenti istruttori a carico di tutte le parti: regime giuridico dell’attività di addestramento, consistenza e controlli della ZAAC negli ultimi dieci anni, presenza di strutture stabili autorizzate e valutazioni che hanno condotto l’Amministrazione a confermare la localizzazione nonostante possibili ubicazioni alternative. Il ricorso è pertanto respinto solo nella parte esaminata, con rinvio al prosieguo e spese riservate al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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