Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 3327 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 112 e segg. c.p.a. presuppone l’esistenza di un giudicato e l’inadempimento dell’amministrazione. Quest’ultimo si presume quando sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina la puntuale esecuzione del giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un Commissario ad acta. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, non quelle relative ad atti esecutivi non satisfattivi, imputabili alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3202/2024 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con emissione di un buono elettronico di € 500,00 per ciascun anno, per un totale di € 1.500,00.

La ricorrente ha dedotto che la decisione era rimasta ineseguita, nonostante la notifica in forma esecutiva, e ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con mero atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti del rimedio dell’ottemperanza. La ricorrente ha documentato l’inadempimento dell’amministrazione, rimasto non contestato, e ha prodotto apposita certificazione del passaggio in giudicato della pronuncia azionata.

Il Tribunale ha valorizzato, in particolare, l’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato. Da ciò ha desunto l’esperibilità del rimedio ex art. 112 e segg. c.p.a.

In accoglimento della domanda, il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo della pronuncia azionata. Ha poi stabilito che, decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Prefetto di Roma con facoltà di delega, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio ha inoltre precisato il perimetro delle spese accessorie liquidabili in ottemperanza. Sono dovute le spese funzionali all’introduzione del giudizio, come quelle di pubblicazione, esame e notifica del titolo; non sono dovute le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive non satisfattive. Queste ultime, riguardando il procedimento di esecuzione forzata ex artt. 474 ss. c.p.c., restano imputabili alla libera scelta del creditore, che può optare tra esecuzione civile e ottemperanza.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, unitamente alla rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 474 c.p.c.

Tutte le 331 sentenze sull'art. 474 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *