Errore materiale nella domanda di concorso e buona fede del candidato (TAR Calabria n. 500 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti concorsuali l’amministrazione deve interpretare la domanda di partecipazione alla luce dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Gli errori materiali contenuti nella dichiarazione del candidato, che non impediscano all’amministrazione di accertare la sostanza dei titoli posseduti, devono essere emendati d’ufficio. Non si tratta di attivare il soccorso istruttorio, che opera sulla dichiarazione incompleta e non può ledere la par condicio tra i candidati, ma di correggere un’inesattezza non sostanziale. Ove il titolo sia stato ritualmente dichiarato nella sua essenza, l’amministrazione non può negarne la valutazione per mere imprecisioni formali.
Il Fatto
La vicenda riguarda la procedura per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia presso le Accademie di Belle Arti, indetta dal direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, previa convenzione con l’Accademia di Palermo, con decreto del 16 novembre 2023. I posti messi a concorso erano tre per il settore artistico-disciplinare ABTEC42 Sistemi interattivi, due da assegnare a Catanzaro e uno a Palermo.
La ricorrente, inserita al quarto posto con il punteggio di 75,40, lamentava che, in relazione al criterio relativo all’attività didattica, le fosse stato valorizzato un solo incarico di 75 ore, mentre in domanda aveva dichiarato due distinti titoli, uno per il biennio e uno per il triennio. Superando le 125 ore complessive, le sarebbe spettato il punteggio di 4,00 anziché quello attribuito. L’Accademia di Verona, interpellata, aveva confermato l’esistenza dei due incarichi. La candidata chiedeva quindi l’annullamento della graduatoria e la condanna al riconoscimento del maggiore punteggio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare di inammissibilità per omessa notifica all’Accademia di Palermo. L’art. 4, comma 1, lett. d), d.m. n. 180/2023 consente convenzioni tra istituzioni per lo svolgimento congiunto delle procedure, prevedendo che ogni concorso sia curato da una singola istituzione titolare della procedura. La sentenza conclude pertanto che la procedura è imputabile unicamente all’Accademia di Catanzaro, correttamente evocata in giudizio.
Nel merito, il Tribunale muove dall’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, che impronta i rapporti tra cittadino e amministrazione ai principi di collaborazione e buona fede. Su questa base va letta la domanda di partecipazione, il cui contenuto rende inequivocabile l’indicazione di due titoli distinti, individuati dai rispettivi protocolli del biennio e del triennio.
La Corte non trascura le inesattezze della dichiarazione: l’indicazione di una classe di concorso diversa da quella dell’incarico e l’erronea data di fine del rapporto. Le qualifica però come meri errori materiali che non hanno ostacolato l’istruttoria, poiché l’amministrazione ha potuto riscontrare presso l’Accademia di Verona gli incarichi effettivamente svolti.
Il passaggio centrale riguarda la distinzione tra soccorso istruttorio ed emenda dell’errore. Il Tribunale chiarisce che non si trattava di attivare il soccorso istruttorio, che non può ledere la par condicio tra i candidati, bensì di semplice correzione di errori materiali che non inficiano la sostanza della dichiarazione.
Ne consegue l’illegittimità del punteggio attribuito: all’amministrazione era dovuto il riconoscimento del punteggio di 4,00 in forza dei pregressi rapporti di servizio. Il ricorso è accolto e la graduatoria annullata nella parte di interesse; la pronuncia è integralmente satisfattiva, con assorbimento delle ulteriori domande. Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, e sono compensate tra le altre parti.
Nota della Redazione
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