Proroga delle previsioni urbanistiche: termine del contributo e decadenza (TAR Veneto n. 1932 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo previsto per la proroga delle previsioni di espansione soggette a strumento attuativo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale di efficacia. Tale previsione specifica sul termine di pagamento non incide sul principio generale secondo cui è prorogabile solo una previsione urbanistica che sia ancora efficace al momento della presentazione dell’istanza. L’art. 18, comma 7 bis, della L.R. Veneto n. 11/2004 va quindi letto nel senso che la richiesta di proroga deve precedere la scadenza di ciò che si intende prorogare. Ne consegue che, ove il Comune abbia dato atto della regolarità dei versamenti e formalizzato la proroga con provvedimento non impugnato, la decadenza non può essere fondata sul diverso criterio temporale del pagamento.
Il Fatto
I ricorrenti rappresentano la quasi totalità dei proprietari dei terreni ricadenti nell’ambito di espansione assoggettato a Piano Urbanistico Attuativo denominato “Perequato 5” nel Comune di Selvazzano Dentro. L’edificabilità dell’area era disciplinata da previsioni risalenti al PRG del 2008, confermate nel Piano degli Interventi entrato in vigore il 1° ottobre 2016.
Alla scadenza del quinquennio i proprietari avevano chiesto la proroga e avevano versato il contributo per le annualità 2021, 2022 e 2023. Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 37 del 19 novembre 2024, aveva disposto la proroga sino al 30 settembre 2026, dando atto dell’avvenuto versamento. Nel maggio 2025 il Comune ha invece comunicato la decadenza delle previsioni per il mancato pagamento del contributo 2024 entro il 31 dicembre dello stesso anno. I proprietari hanno impugnato le note, la comunicazione e-mail e la delibera ove interpretata in senso contrario alla legge regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni in rito. L’inammissibilità per difetto dei presupposti del ricorso collettivo è formulata in termini generici e non è condivisibile. Quanto al dedotto mancato versamento delle annualità pregresse, il Comune non ha sollevato alcuna contestazione per gli anni 2021, 2022 e 2023, tanto che la deliberazione consiliare n. 37/2024 ha dato atto dei versamenti e formalizzato la proroga con statuizione rimasta inoppugnata.
Proprio la presa d’atto della regolarità dei precedenti pagamenti rende omogenea la posizione dei ricorrenti: solo con le comunicazioni del 2025 il Comune ha dichiarato la decadenza della previsione che disciplina l’intera area e riguarda indistintamente tutti i proprietari.
Respinta è anche l’eccezione di improcedibilità. A prescindere dalla possibilità di ottenere l’approvazione di un PUA entro il termine ultimo di decadenza, i ricorrenti hanno dichiarato di avere interesse alla pronuncia almeno ai fini della successiva proposizione di un’azione risarcitoria.
Nel merito, la questione centrale è l’interpretazione dell’art. 18, comma 7 bis, della L.R. n. 11/2004, là dove prevede che il contributo “è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale”. Il Collegio richiama la propria sentenza del 17 dicembre 2025, n. 2429, che ha affermato come la richiesta di proroga debba essere presentata prima della scadenza di ciò che si vuole prorogare e come il diverso termine previsto per il pagamento del contributo non possa incidere sul principio generale per cui è prorogabile soltanto una previsione efficace al momento dell’istanza.
Su questa base il Tribunale accerta che, alla data delle comunicazioni comunali impugnate, le previsioni edificatorie dell’ambito “Perequato 5” non erano decadute. Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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