Ottemperanza e commissario ad acta dirigente senza compenso per la Carta docente (TAR Sicilia n. 2731 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e ordina all’amministrazione il puntuale pagamento delle spettanze riconosciute. La nomina a commissario ad acta di un dirigente del medesimo Ministero resistente non comporta compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti della legge Pinto, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il titolo aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre interessi dal dovuto al saldo, per gli anni scolastici indicati.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio. I ricorrenti hanno dedotto il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa per l’esecuzione delle condanne pecuniarie a carico delle pubbliche amministrazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla documentazione in atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto e l’amministrazione è tenuta a provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero.

Il commissario è nominato senza compenso: trattandosi di un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, osservando che tale disposizione, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti Pinto, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando in tal senso la giurisprudenza amministrativa.

Il giudice precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e che il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura telematica secondo le modalità indicate. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa.

Va invece disattesa la domanda relativa agli interessi, sul rilievo che non sarebbero previsti nel decisum azionato. Le spese di lite, liquidate in favore dei difensori antistatari, seguono la soccombenza e sono determinate avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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