Ottemperanza del giudicato: termine dilatorio di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 989 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato, ordina all’amministrazione di conformarsi al titolo e assegna un termine per il pagamento delle somme dovute. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, impedisce l’avvio dell’azione per il recupero coattivo prima della sua scadenza. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: la sua funzione è solo di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Non è vincolante per l’amministrazione il conteggio degli interessi prodotto dal creditore, se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. Per il caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La sentenza è passata in giudicato, come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice propone allora ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il collegio ritiene il ricorso fondato. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto. Esso ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.
Il collegio rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le amministrazioni dello Stato dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti richiamati.
Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore trascorso il termine assegnato all’amministrazione. L’incarico rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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