Rimborso endoprotesi e recupero degli sconti: necessaria la partecipazione procedimentale (TAR Lombardia n. 2266 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che modifica, con efficacia retroattiva, il criterio di rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero negli anni 2010-2019 e che impone il recupero integrale degli sconti ottenuti dalle strutture sanitarie accreditate è illegittima per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, non essendo stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il vizio non ha natura meramente formale, ma assume valenza sostanziale, poiché la rideterminazione in diminuzione dei rimborsi incide in modo grave sul patrimonio delle strutture e il contributo partecipativo dell’interessata avrebbe potuto condurre a un esito diverso. La rilevanza del pregiudizio e la novità della questione giustificano la compensazione delle spese.

Il Fatto

La società ricorrente, ente accreditato e a contratto con il Sistema sanitario regionale, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/3245 del 16 giugno 2020, che disciplina il rimborso degli interventi chirurgici con impianto di endoprotesi. Fino al 2018 il regime prevedeva, per tali interventi, una remunerazione aggiuntiva al D.R.G., pari a una percentuale del costo medio dell’endoprotesi impiantata, rendicontata attraverso il flusso SDO4.

Con la delibera impugnata la Regione ha introdotto un nuovo regime per i ricoveri degli anni 2010-2019: non si considerano gli sconti ottenuti dalle strutture nell’acquisto delle endoprotesi e si dispone il recupero integrale degli sconti per gli anni 2010-2018, nonché, per il 2019, dell’intero scostamento tra il valore risultante dal flusso SDO4 e quello dell’autocertificazione dell’erogatore. La ricorrente ha articolato cinque censure, tra cui l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’illegittima retroattività della nuova regola.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e ritiene fondato il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e alla mancata garanzia di partecipazione. La delibera, infatti, modifica il sistema di rimborso applicato negli anni precedenti, senza che sia stata attivata alcuna fase di contraddittorio in sede procedimentale.

Il giudice amministrativo sottolinea che la variazione del criterio di rimborso determina un pregiudizio evidente e grave per le strutture sanitarie di ricovero accreditate e a contratto con il Servizio sanitario nazionale: essa comporta una rideterminazione in diminuzione dei rimborsi riconosciuti per le protesi impiantate negli esercizi 2010-2019, con recupero integrale degli importi di sconto ottenuti.

Il vizio non è meramente procedimentale, ma assume valenza sostanziale. La ricorrente, nelle ulteriori doglianze, ha offerto elementi idonei a fare quantomeno dubitare che il contributo partecipativo dell’interessata avrebbe potuto condurre a un differente esito provvedimentale rispetto a quello confluito nella delibera gravata.

Il Tribunale accoglie quindi il ricorso, assorbite le ulteriori censure, e annulla la delibera impugnata. Le spese di giudizio sono compensate per la natura della controversia e la novità della questione affrontata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *