Incarichi dirigenziali sanitari e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Calabria n. 1260 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La selezione interna per il conferimento di un incarico di sostituzione alla direzione di una struttura complessa sanitaria non costituisce procedura concorsuale e appartiene alla gestione privatistica del rapporto di lavoro. L’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 devolve alla giurisdizione amministrativa i soli concorsi volti all’assunzione del personale e attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le vertenze sul conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. L’obbligo di valutazione comparativa dei curricula non trasforma la procedura in concorso, ma si iscrive nelle tecniche di controllo dei poteri privati. La nota aziendale che arresta la selezione è esercizio di un potere datoriale e la relativa controversia va declinata dinanzi al giudice ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente sanitario, aveva partecipato all’avviso interno indetto dall’Azienda Sanitaria Provinciale con deliberazione n. 600 del 12 maggio 2023 per il conferimento dell’incarico di sostituzione alla direzione della struttura complessa di igiene degli alimenti di origine animale, Area B, ex art. 22, comma 4, CCNL dell’area sanità. Presentata la domanda, la procedura non veniva conclusa.
Il ricorrente ha quindi diffidato l’Azienda e, ricevuta la nota dell’8 gennaio 2024 con cui l’ASP comunicava di voler soprassedere alla valutazione dei curricula, ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e l’annullamento degli atti. Il Tribunale, respinta l’istanza cautelare e dichiarata inammissibile con sentenza breve la domanda sul silenzio, ha disposto il mutamento del rito ex art. 32, comma 2, c.p.a. sulla domanda di annullamento. L’Azienda ha reiterato l’eccezione di difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’ASP sostiene che l’avviso interno non abbia natura concorsuale e ricada negli atti di gestione del rapporto di lavoro, con conseguente competenza del giudice ordinario. L’eccezione è ritenuta fondata.
Il Tribunale muove dall’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, che riserva al giudice amministrativo i soli concorsi per l’assunzione del personale e devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le vertenze sui rapporti di lavoro pubblico privatizzato, comprese quelle sul conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e sulla responsabilità dirigenziale.
Richiamando Cons. Stato Sez. V n. 5356 del 2024 e TAR Campania n. 5167 del 2024, il Collegio ribadisce che l’impugnazione di un avviso di selezione per incarico dirigenziale, pur aperto a soggetti esterni e articolato in più fasi, resta sottratta alla giurisdizione amministrativa quando abbia natura sostanzialmente non concorsuale. In tal caso l’amministrazione non esercita potestà pubblicistiche in posizione di supremazia, ma spende poteri datoriali di gestione paritetica del rapporto.
Con specifico riguardo all’area medica, la sentenza valorizza la natura privatistica degli incarichi di dirigenza sanitaria, posto che a monte opera un atto aziendale di diritto privato che ne disciplina organizzazione e funzionamento, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, e dell’art. 15-ter, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992. Citando TAR Marche n. 919 del 2023, il Collegio chiarisce che l’obbligo di valutazione comparativa dei curricula non rivela una procedura concorsuale, ma procedimentalizza l’esercizio del potere di conferimento, con un limite che si iscrive nelle clausole generali di buona fede e correttezza degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.
Applicando tali coordinate, la nota dell’8 gennaio 2024 — che arresta la selezione interna per un incarico dirigenziale in sostituzione — interviene su una procedura comparativa di carattere privatistico e costituisce esercizio di un potere datoriale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con declinatoria in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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