Proroga tecnica illegittima senza gara e in house non motivato (TAR Emilia-Romagna n. 6 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica di un contratto pubblico è legittima solo in via eccezionale, quando ricorrano ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione e vi sia l’effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente, con contestuale avvio della procedura di evidenza pubblica. Non integra il presupposto il sistematico ricorso a proroghe successive, né la mera opzione per un futuro affidamento in house che rinvia di dodici mesi ogni decisione. L’opzione per l’in house providing, in deroga al ricorso al mercato, deve essere assistita fin da subito dalla dimostrazione dei presupposti di legge e, in particolare, dei vantaggi per la collettività. Il giudicato che ha annullato l’intera procedura di project financing non impone la conclusione della stessa con l’esame delle proposte superstiti, essendo venuta meno l’attualità delle offerte per il tempo trascorso.
Il Fatto
Il Comune di Rimini aveva affidato il servizio di pubblica illuminazione a una società aggiudicataria di una convenzione Consip scaduta nel 2021. Dopo l’annullamento, in primo e in secondo grado, della procedura di project financing avviata per il nuovo affidamento, l’amministrazione ha proseguito il servizio mediante una serie di proroghe tecniche, culminate nella delibera di Giunta n. 221 del 25 giugno 2024. Con tale atto ha disposto un’ulteriore proroga e ha espresso l’indirizzo di valutare l’affidamento in house a una società partecipata entro dodici mesi, con eventuale ricorso alla gara solo in caso di esito negativo.
La ricorrente, aggiudicataria della nuova convenzione accordo quadro Consip regionale, ha impugnato la delibera lamentando l’elusione del confronto concorrenziale, la mancanza dei presupposti della proroga tecnica e il difetto di motivazione sull’in house. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, la non fungibilità delle prestazioni offerte dalla convenzione regionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di carenza di interesse e di tardività, rilevando che, al di là del nomen iuris di atto di indirizzo, la delibera ha contenuto lesivo nella parte in cui dispone la proroga e illustra le ragioni dell’impossibilità di affidare il servizio alla ricorrente. Accoglie invece l’eccezione di irricevibilità delle doglianze relative alle proroghe precedenti il 30 giugno 2024, impugnate oltre il termine dell’art. 120 c.p.a..
Nel merito, è infondata la censura sul mancato affidamento alla ricorrente: il Responsabile Consip ha attestato la non coincidenza tra le prestazioni richieste e quelle oggetto dell’accordo quadro GEIP, che non ricomprende la gestione dei semafori e l’acquisto dell’energia. L’art. 9 d.l. n. 66/2014 impone l’adesione alle convenzioni Consip, salvo che l’ente dimostri la non piena fungibilità delle prestazioni, non potendosi pretendere un’adesione a un contratto inutile o antieconomico.
È parimenti infondata la doglianza sulla mancata conclusione del project financing. Le sentenze che hanno annullato gli atti hanno travolto l’intera procedura, e la delibera ha coerentemente rilevato il venir meno dell’attualità delle proposte per il tempo trascorso; la domanda di ottemperanza è consequenzialmente infondata.
Risultano invece fondate le censure sulla proroga tecnica. Lo strumento è ammesso solo per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione e per il tempo necessario all’espletamento della gara. La delibera, dopo sette proroghe, non ha avviato alcuna procedura e ha rinviato di dodici mesi la scelta del modello, con violazione dell’art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023.
Quanto all’in house, l’opzione avrebbe dovuto essere assistita fin da subito dalla dimostrazione dei presupposti dell’art. 7 d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 17 d.lgs. n. 201/2022, in particolare dei vantaggi per la collettività. Il provvedimento ne è privo e va annullato in parte qua, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.