La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina improcedibilità dell’appello (C.G.A.R.S. n. 8 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, sicché la parte ricorrente può dichiarare, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio. La dichiarazione con cui l’appellante manifesti la sopravvenuta carenza di interesse, ancorché priva della notifica alle altre parti prescritta dall’art. 84, terzo comma, cod. proc. amm., non integra una rinuncia rituale al giudizio, ma costituisce fatto univoco ai sensi dell’art. 84, quarto comma, cod. proc. amm.. Da essa il giudice desume argomenti di prova della carenza di interesse e dichiara l’improcedibilità dell’appello. La declaratoria di improcedibilità non comporta l’esame nel merito dei motivi e giustifica la compensazione delle spese processuali.
Il Fatto
Un’associazione operante nel settore dell’assistenza a soggetti con disabilità psico-fisiche e patologie psichiatriche chiedeva all’Amministrazione regionale, ai sensi di un decreto assessoriale del 2021, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di cure domiciliari nel territorio provinciale. L’Assessorato rigettava l’istanza con nota del marzo 2022.
L’associazione impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, che rigettava il ricorso con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. L’appellante riproponeva integralmente i motivi di primo grado davanti al C.G.A.R.S.; l’Amministrazione si costituiva opponendosi. Prima dell’udienza l’appellante depositava atto con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione, manifestando l’intendimento di riproporre l’istanza in forma consortile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 84 cod. proc. amm. e ne distingue i piani: la rinuncia al ricorso, che richiede dichiarazione sottoscritta e notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, e la diversa ipotesi in cui il giudice desume da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Sul piano dei principi, la decisione ribadisce che il processo amministrativo è processo di parti e che vale il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1271 e n. 1275 del 2019.
Applicando tale regola alla fattispecie, il C.G.A.R.S. rileva che la dichiarazione dell’appellante difetta della notifica alle parti intimate richiesta dall’art. 84, terzo comma, cod. proc. amm. Non può quindi qualificarsi come rinuncia rituale al giudizio. Essa è però univocamente indicativa di una carenza di interesse sopravvenuta, ai sensi del quarto comma della medesima disposizione.
Da ciò consegue la declaratoria di improcedibilità dell’appello, senza scrutinio dei motivi riproposti. L’esito della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali del grado di appello.
Nota della Redazione
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