Responsabilità per messa in sicurezza dei rifiuti e insufficiente istruttoria comunale (TAR Marche n. 1015 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art. 50 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 192 d.Lgs. n. 152/2006 deve fondarsi su una congrua istruttoria che accerti l’effettiva riferibilità dell’obbligo di messa in sicurezza a ciascun destinatario. È illegittima, per difetto istruttorio e travisamento dei presupposti, l’ordinanza che accomuni il soggetto acquirente dei macchinari, privo di titolo sul sito e sul possesso dei beni sino allo smontaggio, ai soggetti che hanno concretamente eseguito la movimentazione dei rifiuti. La mera presenza in sito, non accompagnata dalla prova dell’attività materiale sull’impianto, non integra la responsabilità propria del detentore.

Il Fatto

La ricorrente è stata destinataria, insieme ad altri soggetti, di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente con cui il Comune ingiungeva di provvedere alla messa in sicurezza di emergenza del sito ove insisteva l’ex impianto di trattamento rifiuti, mediante copertura dei rifiuti, svuotamento delle vasche, recinzione e verifica dell’impianto elettrico.

Costituitosi il Comune, che eccepiva l’improcedibilità per essere la bonifica eseguita d’ufficio e gli oneri coperti da polizza fideiussoria, la ricorrente deduceva la violazione del d.Lgs. n. 152/2006 e delle norme civilistiche sulla responsabilità, contestando di essere stata acquirente dei soli macchinari e di non aver mai partecipato alle operazioni di smontaggio affidate a terzi.

La Motivazione della Corte

Sul piano processuale, il Collegio ritiene che le precisazioni rese dal Comune in pubblica udienza non valgano a escludere del tutto il recupero delle spese e la denuncia all’Autorità giudiziaria espressamente minacciati nell’ordinanza impugnata. Nel dubbio permane quindi l’interesse a una decisione di merito e l’eccezione di improcedibilità va respinta.

Nel merito, la questione è quella della riferibilità soggettiva dell’obbligo di bonifica. La ricorrente aveva acquistato i macchinari da un terzo e ne aveva affidato lo smontaggio a una diversa società, senza acquisirne il possesso prima dello smontaggio e senza alcun titolo sul sito o sui rifiuti.

Il Tribunale valorizza la nota con cui il venditore comunicava al Comune che lo smontaggio sarebbe stato eseguito su incarico della ricorrente da parte di una ditta individuata, con indicazione dei lavoratori addetti e del piano delle misure di sicurezza. I due soggetti presenti all’sopralluogo del 22.7.2010 erano lavoratori inviati da quella ditta, non della ricorrente.

Gli altri sopralluoghi non offrono alcun riscontro diverso: quello del 9.7.2010 mostrava l’area chiusa e priva di lavori in corso, quello dell’8.7.2010 la presenza di un solo soggetto riconducibile al venditore. La presenza della ricorrente in sito, antecedente al contratto, può essere al più ricondotta alla visione dei macchinari da acquistare.

L’ordinanza è perciò illegittima in parte qua, perché fondata su una insufficiente attività istruttoria: la ricorrente viene genericamente e immotivatamente accomunata alla società venditrice e alla ditta incaricata dello smontaggio, in un contesto in cui il Comune nulla precisa sui verbali cui intende riferirsi. Il secondo motivo, relativo all’insussistenza dei presupposti per i poteri ex art. 50 d.Lgs. n. 267/2000, resta assorbito per il principio della ragione più liquida. Il ricorso è accolto e le spese sono compensate, con ripetizione del contributo unificato a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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