Proroga del termine procedimentale sanzionatorio e obbligo motivazionale (Cons. Stato n. 3071 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le proroghe del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio disposte dalle autorità amministrative indipendenti costituiscono atti a natura endoprocedimentale, privi di immediata efficacia esterna e non aventi carattere provvedimentale: esse non necessitano, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, di una specifica motivazione a supporto. Le ragioni che giustificano il superamento del termine massimo devono essere esplicitate nel provvedimento sanzionatorio finale o essere quantomeno ricavabili per relationem dagli atti della seriazione procedimentale richiamati. Investito della doglianza sul superamento del termine, il giudice amministrativo non si arresta a un vaglio cartolare del contenuto formale delle comunicazioni di proroga, ma verifica, attraverso il provvedimento finale, l’effettiva sussistenza delle esigenze istruttorie che hanno giustificato la dilatazione dei tempi.
Il Fatto
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni contestava alla società fornitrice di due servizi di media audiovisivi nazionali la violazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 177/2005 e del Codice di autoregolamentazione tv e minori, per la messa in onda, in fasce orarie protette, di puntate di un programma suscettibili di recare nocumento al pubblico minorenne. All’esito dell’istruttoria l’Autorità irrogava due distinte sanzioni amministrative pecuniarie di pari importo.
La società impugnava le delibere davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso ritenendo fondato il motivo sulla mancata esplicitazione, nei provvedimenti finali, delle ragioni della disposta proroga del termine procedimentale. L’Autorità proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 11 del Regolamento sanzioni di cui alla delibera n. 410/14/CONS.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’unico motivo di appello. Muovendo dalla qualificazione delle proroghe come atti endoprocedimentali non provvedimentali, esclude che alle stesse sia imposta una motivazione specifica e ritiene che l’atto di mera comunicazione all’interessato non debba recare le ragioni del superamento del termine.
La verifica giudiziale, osserva la Sezione, non può esaurirsi nel controllo formale della comunicazione di proroga: il giudice deve piuttosto appurare, attraverso il prisma del provvedimento finale, se le esigenze istruttorie addotte fossero reali. Nel caso concreto i provvedimenti sanzionatori richiamavano espressamente gli esiti della riunione della Commissione servizi e prodotti del 13 novembre 2018, con la quale era stata disposta la proroga di sessanta giorni per ulteriori approfondimenti istruttori.
L’istruttoria disposta in appello con ordinanza collegiale n. 9701 del 10 dicembre 2025 confermava che l’organo collegiale aveva richiesto un parere del Servizio giuridico sull’applicabilità del cumulo giuridico ex art. 8, comma 1, legge n. 689/1981 e sulla quantificazione delle sanzioni. Il rinvio contenuto nei provvedimenti finali agli esiti di quella riunione appare sufficiente a chiarire oggetto e finalità degli approfondimenti, escludendo l’integrazione postuma della motivazione ipotizzata dal primo giudice.
Passando ai motivi riproposti, la Corte esclude la violazione del ne bis in idem: le puntate sono state trasmesse su emittenti diverse, in giorni e orari differenti, con editing e montaggio distinti, sicché difetta l’idem factum. Quanto al quantum, esclusa ogni duplicazione, ciascun servizio di media audiovisivo conserva autonomia giuridica e funzionale anche se imputabile al medesimo soggetto, con la conseguenza che legittimamente sono state irrogate due sanzioni separate, ciascuna contenuta entro il limite del triplo della sanzione più grave. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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