AGEA non può disapplicare atti di altre amministrazioni nel recupero aiuti agricoli (Cons. Stato n. 3070 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’organismo pagatore nazionale non dispone di alcun potere di disapplicazione dei provvedimenti adottati da altre amministrazioni, né nell’ordinamento unionale né in quello nazionale. Un simile potere non trova fondamento nel Reg. UE n. 907/2014, che pure attribuisce all’organismo la responsabilità della legittimità della spesa. Ove ravvisi illegittimità negli atti di altra amministrazione, l’organismo deve attivare i rimedi ordinari: stimolare l’autotutela, impugnare gli atti ove legittimato, segnalare le irregolarità agli organi di controllo. Il principio di legalità, da cui discendono nominatività e tipicità dei poteri amministrativi, impedisce di considerare gli atti altrui tamquam non essent.
Il Fatto
Una società agricola aveva presentato per il 2021 la domanda unica di pagamento e le domande PSR misure 10 e 13, indicando come superfici ammissibili oltre 395 ettari a prati permanenti nel Comune di Lucoli. La detenzione dei terreni derivava da due contratti di associazione temporanea di imprese, aggiudicatarie di concessioni demaniali per la stagione pascoliva 2021/2022.
Nel marzo 2022 il Prefetto adottava un’interdittiva antimafia nei confronti della mandataria di uno dei raggruppamenti; il Comune dichiarava la risoluzione di diritto delle concessioni. Nel maggio 2022 le compagini associative venivano modificate e il Comune, con propria determinazione, revocava la precedente risoluzione, dando atto della vigenza dei contratti. AGEA, discostandosi da tale determinazione, dichiarava la decadenza dei premi erogati per la misura 13 e intimava la restituzione, negando le altre agevolazioni. Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, ritenendo inesistente il potere di disapplicazione. AGEA ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare: se, dopo l’adozione da parte del Comune di una nuova determinazione che ha accertato la risoluzione dei contratti, permanga l’interesse a coltivare l’appello. La risposta è affermativa, perché AGEA non ha avviato un nuovo procedimento di revoca e la parte appellata ha manifestato interesse alla conservazione degli effetti della sentenza di primo grado.
Nel merito, i primi due motivi sono trattati congiuntamente e rigettati. La Sezione richiama la propria sentenza n. 2132/2025, della quale conferma l’impianto: non è rinvenibile alcun fondamento normativo che attribuisca ad AGEA un potere di disapplicare gli atti di altre amministrazioni, analogo a quello riconosciuto al giudice ordinario dall’art. 5 della legge n. 2248/1865, allegato E.
La tesi dell’Agenzia — secondo cui la responsabilità verso la Commissione europea imporrebbe di prescindere dagli atti degli enti locali — non convince. Il Reg. UE n. 907/2014 rende l’organismo responsabile dell’efficace gestione dei fondi e della legittimità delle operazioni, ma ciò non giustifica, anche in ragione dell’autonomia procedurale degli Stati membri, che si considerino inesistenti i provvedimenti altrui. Diversamente opinando, si minerebbero le esigenze di certezza e stabilità degli atti amministrativi e si aggirerebbero le regole dell’autotutela, posto che nemmeno l’amministrazione che ha adottato l’atto può disapplicarlo.
Quanto all’onere di impugnativa, la Corte esclude che AGEA potesse ritenersi vincolata alla determinazione comunale, ma ciò non la autorizza a sostituirsi all’ente. Il percorso corretto impone di stimolare l’autotutela, di impugnare gli atti ove sussista legittimazione e di segnalare le irregolarità ai competenti organi di controllo. Il terzo motivo, di natura derivata e relativo agli effetti conformativi della sentenza rispetto alle domande non ancora esaminate, resta assorbito dal rigetto dei primi due. L’appello è quindi rigettato, con condanna di AGEA alle spese liquidate in favore della parte appellata, distratte al difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.