Quote latte, la caducazione dell’atto impositivo travolge la cartella esattoriale (Cons. Stato n. 3072 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’atto che determina il debito per prelievo supplementare sul latte travolge, per invalidità caducante, l’intimazione di pagamento e la cartella esattoriale che su di esso si fondano. Il rapporto di presupposizione-consequenzialità diretta e necessaria opera anche quando la sentenza di annullamento dell’atto a monte non sia passata in giudicato, giacché la pronuncia caducatoria priva comunque la pretesa impositiva del suo titolo. La sentenza di inammissibilità dell’impugnazione dell’atto di intimazione, avendo natura meramente processuale, produce un giudicato formale privo degli effetti sostanziali dell’art. 2909 cod. civ. e non impedisce l’effetto caducante. Alla cartella che riscuote il prelievo si applica, per il rinvio dell’art. 1, comma 525, legge n. 228/2012, la disciplina di cui al d.P.R. n. 602/1973.

Il Fatto

Una società agricola e i suoi soci impugnavano davanti al TAR Veneto una cartella di pagamento emessa su incarico dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, per conto dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, con la quale si chiedeva il pagamento del prelievo supplementare sul latte per la campagna 2014/2015, oltre interessi. Il Tribunale di Rovigo aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, davanti al quale il giudizio era stato riassunto.

Il TAR Veneto accoglieva il ricorso. Riteneva assorbente l’annullamento della lista di prelievo disposto dal TAR Lazio, qualificando quell’atto come presupposto necessario della cartella. Avverso tale decisione proponevano appello l’agenzia veneta e, con separato gravame, l’agenzia per le erogazioni e l’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato riunisce i due appelli, proposti contro la stessa sentenza ai sensi dell’art. 96 c.p.a., e li respinge nel merito. La fattispecie è analoga ad altra già decisa dalla Sezione con la sentenza n. 9133/2025, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.

Il nucleo argomentativo è il rapporto tra atto impositivo e atto di riscossione. La cartella impugnata ha carattere meramente esecutivo: l’atto che determina il debito ne costituisce il presupposto fondante. Il venir meno di uno dei crediti su cui si basa un atto di riscossione ne determina l’annullamento, secondo un principio consolidato richiamato dalla Sezione VI n. 1192 del 2025. L’annullamento della lista di prelievo per la campagna 2014/2015, disposto dal TAR Lazio e confermato in appello con la sentenza n. 9131/2025, ha quindi travolto l’atto presupposto di quello esecutivo.

La tesi dell’agenzia veneta — secondo cui il titolo dell’iscrizione a ruolo sarebbe l’intimazione di pagamento, non annullata e anzi dichiarata legittima — è respinta. L’accertamento di illegittimità comporta, nel giudizio amministrativo, il conseguente annullamento. La circostanza che la sentenza del TAR Lazio non fosse ancora passata in giudicato non è dirimente: la pronuncia caducatoria fa comunque venire meno il titolo della pretesa. L’inammissibilità dell’impugnazione dell’intimazione, dichiarata con sentenza passata in giudicato, non contiene un rigetto nel merito e non è idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale.

Quanto alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dalle agenzie, il Collegio la legge come implicita acquiescenza alla sentenza di primo grado e rinuncia ai motivi che facevano leva sul mancato passaggio in giudicato della pronuncia del TAR Lazio. Gli appelli restano comunque infondati. Il profilo assorbente esaurisce la disamina dei motivi, in aderenza al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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