Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento del permesso di costruire (TAR Puglia n. 864 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, l’amministrazione stessa adotta il provvedimento favorevole richiesto dall’interessato, la pretesa sostanziale azionata resta integralmente soddisfatta e il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere. La sopravvenienza del provvedimento satisfattivo priva il ricorrente dell’interesse strumentale alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio, rendendo superfluo l’esame del merito delle censure. La definizione in rito prescinde dall’accertamento della fondatezza del ricorso e non comporta, di per sé, alcuna statuizione sulle ragioni sostanziali delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Comune di Otranto, in data 16.11.2020, un’istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva destinata a case vacanza nell’area di sua proprietà. A seguito della comunicazione del preavviso di rigetto del 13.03.2023, l’istanza era stata integrata in data 13.06.2023 con modifiche progettuali, recependo i rilievi dell’amministrazione comunale, ad eccezione di quello concernente il cd. “Blocco B”.
Rimasto inerte il Comune, la società aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza e la consequenziale condanna dell’amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, il Comune aveva comunicato alla ricorrente, con nota pec del 03.06.2026, l’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire oggetto del silenzio-inadempimento. Era stata inoltre rilasciata, in data 15.05.2026, l’autorizzazione paesaggistica in favore della medesima società.
Alla luce di tali sopravvenienze, il TAR ha ritenuto che la pretesa sostanziale azionata in giudizio fosse stata compiutamente soddisfatta dall’amministrazione. Il ricorrente aveva ottenuto il bene della vita cui aspirava, venendo così meno ogni residuo interesse alla decisione nel merito delle censure dedotte avverso l’inerzia.
Ne consegue, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, pronunciata senza che occorra esaminare la fondatezza del ricorso. Il Collegio ha, infine, compensato le spese di lite, ravvisando giustificate ragioni nella peculiarità della vicenda esaminata.
Nota della Redazione
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