Nessun avanzamento a scelta al militare cessato prima della conclusione della procedura (TAR Lazio n. 14912 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di avanzamento del militare presuppone la perdurante appartenenza al servizio permanente. La cessazione dal servizio intervenuta nel corso della procedura, prima della conclusione dei lavori della Commissione, impedisce la valutazione dello scrutinando. L’art. 1051, comma 7, c.o.m. consente la ripresa del procedimento sospeso solo se la causa impeditiva non abbia comportato la cessazione dal servizio. L’art. 1051-bis c.o.m. ha natura eccezionale e di stretta interpretazione: opera per le promozioni per anzianità e, nell’ipotesi alternativa, per i soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, non per il ruolo sovrintendenti. La deroga non si estende all’avanzamento a scelta.

Il Fatto

Il ricorrente, Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri oggi in quiescenza nel ruolo della riserva, era stato pretermesso dall’avanzamento con l’aliquota del 31.12.2009 per effetto del collocamento in aspettativa per motivi di salute. Posto in congedo nel 2011, veniva riammesso in servizio dal 13.11.2015 dopo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità. Un nuovo impedimento derivava da un procedimento penale, definito nel 2021 con assoluzione piena perché il fatto non sussiste e perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Proposto per l’avanzamento a Brigadiere Capo con l’aliquota del 31.12.2021 quale pretermesso per l’anno 2009, il militare non veniva valutato perché cessato dal servizio permanente per raggiunti limiti di età il 2.4.2022, nel corso dei lavori della Commissione. Ha impugnato la nota ministeriale del 4.12.2023 e il verbale della Commissione, invocando l’applicazione dell’art. 1051-bis c.o.m. e lamentando che gli elementi valutativi erano cristallizzati al 31.12.2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dall’art. 1051, comma 7, c.o.m., che disciplina la ripresa del procedimento di avanzamento impedito o sospeso. Richiamando un recente arresto del Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 16 luglio 2026, n. 5774, il TAR ribadisce che tanto l’inclusione nella prima aliquota utile quanto la sottoposizione a valutazione presuppongono la permanenza in servizio e nel relativo ruolo. La clausola che esclude la ripresa quando la causa impeditiva determini la cessazione dal servizio non attribuisce alcun diritto alla valutazione a chi abbia già lasciato il servizio permanente per una ragione diversa.

Il principio della necessaria permanenza in servizio ai fini dell’avanzamento, sancito dall’art. 1051 c.o.m. in coerenza con l’interesse dell’Amministrazione alla migliore utilizzazione del personale militare, risulta costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, da ultimo in sede di ricognizione dei presupposti dell’art. 1051-bis c.o.m., unica disposizione che consente in via eccezionale la promozione del personale cessato dal servizio. Ne deriva la corretta applicazione del principio da parte della Commissione, che ha ritenuto di non poter sottoporre a valutazione lo scrutinando dopo la cessazione per limiti di età, intervenuta prima della conclusione dei lavori.

Sotto altro profilo, il procedimento per cui è causa costituisce un avanzamento a scelta al grado di Brigadiere Capo e non per anzianità. Ciò è sufficiente a escludere l’invocata applicazione dell’art. 1051-bis c.o.m., destinato alle sole promozioni per anzianità. L’aliquota del 2021 richiedeva una valutazione di merito assoluto dei titoli dei brigadieri e implicava un numero limitato di posizioni utili.

Quanto all’ipotesi alternativa della norma, riferita al requisito temporale per l’avanzamento, il Collegio rileva che il suo ambito soggettivo è letteralmente perimetrato al solo Ruolo appuntati e carabinieri. Essa non può quindi interessare il ricorrente, appartenente al distinto Ruolo Sovrintendenti. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con integrale compensazione delle spese processuali per la peculiarità della vicenda e la qualità delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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