Protezione temporanea esclusa per familiari cittadini italiani del rifugiato ucraino (TAR Toscana n. 1444 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per protezione temporanea disciplinato dal D.P.C.M. 28 marzo 2022, in attuazione della decisione di esecuzione UE 2022/382, è destinato ai familiari del cittadino ucraino che, per rimanere in Italia, necessitano di un titolo di soggiorno. Il richiamo ai “familiari” contenuto nell’art. 1, comma 2, lett. c) e comma 4, lett. a) e b), D.P.C.M. 28 marzo 2022 non estende il beneficio a chi possiede la cittadinanza italiana, poiché questi non abbonda di alcun titolo per la permanenza sul territorio nazionale. Non sussiste pertanto alcuna disparità di trattamento rispetto agli altri sfollati, né violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, posto che la diversa condizione giuridica del destinatario giustifica il diverso trattamento normativo.
Il Fatto
Una cittadina ucraina e il coniuge, cittadino italiano, con due figli minorenni in possesso della doppia cittadinanza italiana e ucraina, lasciano il Paese d’origine a causa del conflitto e rientrano in Italia. La Questura rilascia alla donna il permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi del D.P.C.M. 28 marzo 2022, consentendole l’accesso ai benefici previsti per gli sfollati.
Il padre presenta quindi, per sé e per i figli, domanda di protezione temporanea in qualità di familiari di cittadina ucraina, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c), D.P.C.M. 28 marzo 2022. Dopo una prima fase di silenzio, definita con l’accoglimento di un precedente ricorso e la declaratoria dell’obbligo di provvedere, la Questura emette un decreto di diniego, motivato sulla base del fatto che marito e figli sono cittadini italiani, come tali esclusi dalla normativa sul soggiorno secondo l’art. 1 d.lgs. n. 286/1998. I ricorrenti impugnano il provvedimento, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso manifestamente infondato e, per tale ragione, ritiene di poter prescindere dall’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione. Il nucleo del ragionamento è costituito dalla lettura sistematica della disciplina della protezione temporanea.
Il Tribunale osserva anzitutto che è evidente come i cittadini italiani non abbiano bisogno di alcun permesso di soggiorno per rimanere in Italia. Su questa premessa si fonda l’interpretazione del D.P.C.M.: il richiamo ai “familiari” del cittadino ucraino riguarda, all’evidenza, coloro che, per permanere sul territorio, avrebbero necessitato di un titolo di soggiorno. È proprio in ragione di tale necessità che il beneficio della protezione temporanea viene esteso a tali soggetti.
Da ciò consegue il rigetto del primo motivo, costruito sulla pretesa specialità del titolo e sul mancato richiamo, per coniuge e figli minorenni, all’art. 29 d.lgs. n. 286/1998. Il Collegio non segue il ragionamento per cui l’assenza del rinvio normativo implicherebbe l’estensione del beneficio a chiunque rivesta la qualità di familiare: il criterio discretivo non è formale, ma sostanziale, e riposa sulla condizione di chi necessita di un titolo di soggiorno.
Cadono di riflesso le censure sulla disparità di trattamento rispetto agli altri sfollati e sulla violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il Tribunale rileva che nel caso concreto ricorre l’ipotesi, del tutto diversa, del possesso della cittadinanza italiana, condizione che esclude la stessa configurabilità di un pregiudizio pratico derivante dal mancato rilascio del titolo.
Il rigetto del ricorso travolge anche la questione di legittimità costituzionale del D.P.C.M. per pretesa violazione degli artt. 3 e 41 Cost., restando assorbita nella ritenuta infondatezza interpretativa. In via consequenziale, ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, il Collegio revoca i decreti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di lite sono compensate, con riguardo alla delicatezza degli interessi sottesi, segnatamente quelli dei minori.
Nota della Redazione
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