Revoca delle misure di accoglienza: rileva il reddito netto, non quello lordo (TAR Toscana n. 1445 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai fini della revoca delle misure di accoglienza, va condotta dalla prefettura con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale. Poiché la norma richiamata dall’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 rinvia a un parametro costruito sul reddito netto, il decreto che si limiti a considerare il reddito lordo da lavoro è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione. Il superamento del limite dell’assegno sociale deve essere verificato al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, secondo la disciplina dell’art. 3, comma 6, legge n. 335/1995. L’annullamento non esaurisce il potere amministrativo, che resta riesercitabile sul corretto parametro reddituale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di misure di accoglienza, ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Lucca – U.T.G. ha disposto la revoca dei benefici. Il provvedimento si fondava su un reddito imponibile da attività lavorativa di euro 7.478,86 per il 2023, ritenuto superiore all’importo annuo dell’assegno sociale.
Il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto prima a tempo parziale e determinato, poi a tempo indeterminato dal marzo 2023, e di percepire una retribuzione lorda di poco eccedente il limite, mentre quella netta si collocherebbe entro la soglia. Ha inoltre rappresentato la propria condizione di vulnerabilità sanitaria, con terapie seguite presso una struttura ospedaliera e il supporto degli operatori del centro di accoglienza. Nel corso del procedimento di revoca aveva depositato memorie difensive. La domanda cautelare è stata accolta, con fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il collegio individua il thema decidendum nel parametro reddituale utilizzabile ai fini della revoca. L’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce che la valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata dalla prefettura – Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale. Il giudice ritiene decisivo stabilire se quel parametro vada commisurato al reddito lordo o a quello netto.
La risposta è ricavata dall’art. 3, comma 6, legge n. 335/1995, che nel determinare il reddito rilevante per il conferimento dell’assegno sociale include i redditi di qualsiasi natura al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, compresi quelli esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva e gli assegni alimentari. Il collegio sottolinea che la lettera della norma fa chiaro riferimento agli importi netti.
Su questa base il Tribunale conclude per l’illegittimità del provvedimento impugnato, per l’assorbente considerazione che l’amministrazione non ha valutato l’ammontare del reddito netto del ricorrente al fine di verificare l’eventuale superamento dell’importo dell’assegno sociale. La censura investe dunque il difetto di istruttoria sul dato economico, che costituisce il presupposto stesso della revoca.
Il ricorso è pertanto accolto e il decreto annullato, con salvezza della riedizione del potere amministrativo a seguito dell’annullamento giurisdizionale: la prefettura potrà riesaminare la posizione del beneficiario applicando il corretto parametro del reddito netto.
Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione. Il collegio liquida inoltre, ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002, in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di euro 1.600,00 a titolo di onorario, oltre spese generali e accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.