La revocazione non può rileggere la valutazione della procura speciale (Cass. civ. Sez. 2 n. 16187 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, ovvero l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa. L’errore non deve cadere su un punto controverso né attenere a un’errata valutazione delle risultanze processuali. È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione che solleciti la rilettura di questioni già esaminate e decise, evidenziando presunti errori valutativi commessi dal giudice nell’interpretazione del contenuto della procura alle liti.
Il Fatto
Gli eredi di una parte hanno proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli. L’inammissibilità era conseguita al rilievo della mancanza di una procura speciale rilasciata ai difensori.
Ad avviso dei ricorrenti, l’ordinanza impugnata sarebbe stata viziata da un triplice errore di fatto: l’omessa considerazione della nomina dei difensori «nel presente procedimento», la mancata valorizzazione della data certa delle firme digitali di autentica, successive alla sentenza impugnata, e la mancata considerazione della collocazione topografica della procura rispetto all’atto. Gli intimati hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente ricordato che l’errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, non già in un’erronea valutazione delle risultanze processuali. Il provvedimento impugnato aveva operato una valutazione obiettiva del contenuto della procura, valorizzando la data anteriore alla pubblicazione della sentenza e la sua non riferibilità al giudizio di legittimità.
I ricorrenti, però, hanno formulato in sede di revocazione una richiesta di rilettura di tale valutazione, finendo per evidenziare quel travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione degli atti, attività valutativa insuscettibile di revocazione. L’ordinanza impugnata, inoltre, aveva esaminato tutte le questioni: la procura era stata integralmente trascritta, il tema delle firme digitali era stato affrontato e l’applicabilità del precedente delle Sezioni Unite n. 2077 del 2024 era stata esclusa in quanto la procura non poteva considerarsi conferita per il ricorso per cassazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese in favore delle controricorrenti, con distrazione in favore del difensore di una di esse, nonché al pagamento dell’ulteriore importo ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e della somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., assumendo la condanna funzione deterrente e sanzionatoria rispetto ad atti processuali meramente defatigatori.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.