Prova di resistenza e scrutinio del merito nel concorso per ricercatore (Cons. Stato n. 5114 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità del ricorso concorsuale per mancato superamento della prova di resistenza non è incompatibile con lo scrutinio analitico del merito di tutte le censure: il giudice amministrativo che ritenga fondate solo alcune doglianze, insufficienti a colmare il divario di punteggio, deve comunque esaminare le altre, senza che ciò integri un filtro anticipato dell’ammissibilità. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della commissione resta nei limiti del difetto di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, logicità e istruttoria, senza sostituzione della discrezionalità tecnica. La ragionevolezza di un criterio di valutazione dei titoli va scrutinata in astratto, ex ante, e non in concreto sulla peculiare posizione dei candidati che hanno partecipato. La distinzione tra relazione e intervento seminariale, come quella tra pubblicazione e testo accettato per la pubblicazione, è meramente nominalistica e non fonda alcun vizio del giudizio della commissione.
Il Fatto
Una candidata partecipava alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato bandita da un’Università, ai sensi dell’art. 24, terzo comma, lett. a), della legge n. 240/2010. All’esito della valutazione dei titoli si classificava seconda, con un distacco di cinque punti dalla vincitrice, che veniva chiamata e sottoscriveva il contratto.
La candidata impugnava davanti al TAR tutti gli atti della procedura. La controinteressata proponeva ricorso incidentale. Il TAR dichiarava il ricorso principale inammissibile per carenza di interesse, ravvisando la fondatezza solo di alcune censure, idonee a modificare la graduatoria per complessivi quattro punti, e dichiarava improcedibile quello incidentale. Proponeva appello principale la candidata, resistendo l’Università e la controinteressata, che a sua volta proponeva appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di accesso documentale depositata dall’appellante, finalizzata ad accertare un aspetto marginale ed estraneo al thema decidendum, richiamando i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo di cui all’art. 24 Cost. Può quindi prescindere dalle eccezioni in rito, perché l’appello principale è infondato.
Sul metodo del primo giudice, il Consiglio di Stato chiarisce che la statuizione finale in rito convive con la disamina analitica del merito: il TAR ha scrutinato tutte le doglianze, rilevando la fondatezza di alcune e l’infondatezza di altre, e solo perché quelle fondate non esaurivano il divario ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza. La pretesa di convertire l’inammissibilità in un rigetto nel merito delle censure infondate e in una declaratoria di inammissibilità delle altre comporterebbe una reformatio in pejus, vietata in appello.
Quanto alla valutazione dei titoli, la Corte ribadisce che il giudice non sostituisce la commissione negli spazi di discrezionalità tecnica. I criteri dell’Allegato A non configurano una nozione formale e ontologica di incarico di docenza: l’art. 23 della legge n. 240/2010 non fissa standard minimi per gli insegnamenti in dottorati, master e corsi di specializzazione, e il regolamento di ateneo si limita a disciplinarne il conferimento. La distinzione tra relazione e intervento è nominalistica, e il criterio sul ruolo di relatore valorizza la partecipazione al singolo convegno, non il numero dei contributi.
Il criterio che assegna cinque punti per assegno di ricerca, entro il tetto di dieci, non è manifestamente illogico né irragionevole: l’effetto di saturazione è fisiologico e il criterio va scrutinato in astratto, non sulla base della peculiare situazione dei candidati. Sulla monografia, il Collegio richiama il precedente Cons. Stato n. 1512 del 2013: il deposito legale è posterius rispetto alla pubblicazione, e la lex specialis ammette la valutabilità dei testi accettati per la pubblicazione. Quanto all’interruzione dell’attività scientifica, il divieto derivante dalla posizione del coniuge operava verso un solo ateneo e non impediva pubblicazioni né incarichi altrove: non integra l’allontanamento non volontario di cui all’art. 3, comma 3, del d.m. n. 243/2011.
L’appello principale è respinto; l’appello incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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