Rappresentatività sindacale e seggi INPS: discrezionalità tecnica insindacabile (TAR Puglia n. 129 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella ricostituzione del comitato provinciale dell’INPS ai sensi degli artt. 34 e 35 d.P.R. n. 639/1970, l’individuazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza. L’amministrazione valuta in modo unitario e non atomistico i dati disponibili, alla luce di una pluralità di criteri, senza che il principio di pluralismo sindacale possa sostituirsi al criterio normativo della maggiore rappresentatività. In assenza di una norma espressa, non sussiste un obbligo generalizzato di verifica dei dati autodichiarati dalle organizzazioni sindacali; un onere di controllo sorge solo se l’amministrazione si sia autolimitata, se dubiti essa stessa dell’attendibilità dei dati o se vi sia una contestazione specifica e circostanziata. La motivazione è sufficiente quando dà conto dei criteri applicati e della sostanziale invarianza della distribuzione rispetto al quadriennio precedente.
Il Fatto
La CGIL provinciale di Lecce impugna il decreto con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, ai sensi degli artt. 34 e 35 d.P.R. n. 639/1970, ha ricostituito il comitato provinciale dell’INPS e le commissioni speciali per il quadriennio 2023/2027. La distribuzione dei seggi assegna due membri alla CISL e uno a ciascuna delle altre sigle, tra cui la ricorrente, come già nel quadriennio precedente.
La ricorrente, pur assegnataria di un seggio, ritiene illegittima la determinazione per asserita violazione del principio di rappresentatività e per difetto di istruttoria, lamentando che i seggi sarebbero stati attribuiti sulla base di dati autodichiarati dalle organizzazioni sindacali, non verificati dall’amministrazione. Deduce inoltre il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 legge n. 241/1990. Si costituiscono l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Ispettorato territoriale e la CISL di Lecce, che resistono al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi e li ritiene infondati. La questione giuridica centrale riguarda l’ampiezza del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni di maggiore rappresentatività sindacale a livello provinciale e la sussistenza di un obbligo di verifica dei dati dichiarati dalle organizzazioni.
Il TAR muove dalla discrezionalità tecnica che connota la selezione delle organizzazioni più rappresentative, richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, n. 971 del 2007) e la necessità di contemperare rappresentatività e pluralismo (Corte cost. n. 231 del 2013). Il potere è sindacabile solo per manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza, dovendo l’amministrazione valutare l’insieme dei dati in senso unitario: la scelta concreta spetta all’autorità procedente (Cons. Stato, sez. IV, n. 2597 del 2013).
Nel caso concreto l’I.T.L. ha dato rilievo all’entità numerica dei rappresentati, alla partecipazione alla contrattazione integrativa, all’attività conciliativa e alla diffusione delle strutture organizzative. La ricorrente non ha dimostrato alcun travisamento, e la doglianza sull’uso del pluralismo per aggirare la rappresentatività è giudicata in parte contraddittoria.
Quanto al difetto di motivazione, il provvedimento indica i criteri applicati e precisa che la distribuzione dei seggi sarebbe rimasta identica anche espungendo i dati contestati. Rileva inoltre che la ripartizione coincide con quella del quadriennio precedente, in assenza di mutamenti significativi di rappresentatività.
Sul preteso obbligo di verifica dei dati autodichiarati, il Collegio esclude che esso possa ricavarsi in via generale, in applicazione del principio ubi lex voluit dixit. Un onere di controllo sorge solo in tre ipotesi: autolimitazione dell’amministrazione, dubbio discrezionale sull’attendibilità dei dati, contestazione specifica e circostanziata. Nessuna ricorre nella specie, essendo le doglianze generiche e fondate sull’inverosimiglianza dei dati. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per la novità e complessità della controversia.
Nota della Redazione
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